Dopo il via libera del Consiglio dei ministri del 30 aprile scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 60 del 7 maggio 2024Il provvedimento, che entra in vigore dall’8 maggio, all’art. 29 contiene le “disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa” e prevede un’accelerazione per l’impiego di risorse del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate e con un Pil pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

Tali interventi prevedono impegni per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro così ripartiti:

  • 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio dei progetti PNRR
  • 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, nell’ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica
  • 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi per migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, a beneficio delle strutture oggetto di finanziamento nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR

Decreto Interministeriale 83 del 3 maggio 2024si stabilisce il limite massimo dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81.

Per l’anno scolastico 2024/25, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente determinata, per l’anno scolastico 2024/2025, nella Tabella 2 e nella Tabella A del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 febbraio 2024, n. 33, adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Infatti all’articolo 3 troviamo gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado:

a) l’indicatore di status sociale, economico e culturale è individuato nell’ “ESCS”, Economic Social and Cultural Status, sulla base dei dati relativi all’anno scolastico 2022/23. L’indice è standardizzato con media nazionale uguale a 0 e deviazione standard uguale a 1 ed è categorizzato in quattro modalità ordinate su Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto. La categoria "BASSO" individua la condizione socio-economica e culturale più svantaggiata, cui destinare gli interventi del presente decreto.

b) l’indicatore di dispersione scolastica per la scuola primaria è individuato nell’indice di prossimità di dispersione scolastica nella scuola primaria, inteso quale percentuale di allievi frequentanti la classe V della scuola primaria in condizione di fragilità negli apprendimenti cd. “dispersione implicita”. L’indice è definito sulla base degli esiti delle prove INVALSI per ciascuno studente.

c) l’indicatore della dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è individuato nell’indice della dispersione scolastica rilevata in corso d’anno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’anno scolastico 2022/23. Il tasso di dispersione scolastica è calcolato, a livello di singolo plesso e quindi aggregato per istituzione scolastica principale, sulla base del rapporto tra il numero di alunni che interrompono la frequenza, senza valida motivazione prima del termine dell’anno scolastico, e il totale degli alunni presenti all’inizio dell’anno scolastico.

d) l’indicatore di spopolamento, ai fini del presente decreto, è individuato nel primo quartile della distribuzione delle sedi di direttivo, funzionanti nell’anno scolastico 2023/24, ubicate nei comuni per i quali risulti negativa la variazione percentuale della popolazione residente di età compresa tra 6 e 19 anni, calcolata per l’intervallo temporale 2020-2023.

L'attuazione del presente decreto è affidata agli Uffici scolastici regionali.

Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, ai sensi del comma 347.