Clicca sul seguente link per scaricare tutta la modulistica completa per la procedura di formazione e prova dei docenti https://www.giustoscuola.it/modulistica/personale/modelli-periodo-di-prova
Invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per il link alla registrazione del webinar tenuto dal Dirigente Tullio Faia l'11 gennaio 2023.
La relazione
Estratto da Dirigere la scuola di gennaio 2013,
di Tullio Faia
Nel n. 12 di “Dirigere la scuola” è stato analizzato il percorso relativo al periodo di formazione e prova come disciplinato dal Decreto 16/08/2022 n. 226, trasmesso agli UU.SS.RR. con nota 30998 del 25/08/2022. Il presente contributo intende completare il percorso, in seguito all’emanazione della nota 39972 del 15/11/2022, “periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo”, del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI.
La nota al punto 5. “personale docente tenuto al periodo di prova e formazione”, rispetto al decreto 226/2022, esplicita, analiticamente e graficamente, le condizioni di cui alle lettere c, f, g (già segnalate nel precedente articolo):
a) I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo.
b) I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
c) I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
d) I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
e) I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
f) I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
g) I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
I passaggi fondamentali della nota
Gli incontri, propedeutici e di restituzione finale, potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d’intesa con le Scuole polo.
Gli incontri di restituzione finale, potranno essere organizzati con riunioni di carattere professionale privilegiando il coinvolgimento e la testimonianza dei diretti protagonisti degli eventi formativi (es. docenti partecipanti al visitingo a laboratori particolarmente motivanti, tutor, dirigenti scolastici), nonché l’eventuale partecipazione di esperti per lo sviluppo professionale.
L’interconnessione fra il Patto professionale, formulazione teorica del percorso da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi finali e i laboratori formativi, espressione concreta dell’azione formativa.
L’importanza della personalizzazione del percorso formativo, al fine di consentire a ciascun docente in periodo di prova di avvalersi pienamente di tutta l’offerta formativa in modo coerente e determinante per il proprio sviluppo professionale.
● La segnalazione, come ulteriore supporto alle attività di formazione per i docenti neoassunti, delle iniziative sulla Piattaforma eTwinning (www.etwinning.net) che viene individuata tra gli strumenti che gli Stati membri possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Essa rappresenta anche un’opportunità per i docenti di tutta Europa di confrontarsi, di collaborare, sviluppare
progetti e condividere idee nella prospettiva di ottimizzare l’offerta formativa dei sistemi scolastici europei, attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione di modelli didattici di apprendimento.
● La messa a disposizione della piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), che fornisce alle scuole e ai docenti gli strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo. Il Progetto Elisa, che nasce dalla collaborazione tra il MI-Direzione generale dello studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze, appare fortemente spendibile e funzionale al trattamento dei due fenomeni comportamentali.
● La possibilità da parte delle scuole polo per la formazione, destinatarie dei fondi per l’organizzazione dei laboratori formativi, di poterla delegare ad altre scuole dell’ambito, alle quali è riconosciuta una esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su specifiche, tematiche (es. inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, ecc.);
● La programmazione e l’organizzazione, da parte degli Uffici scolastici regionali, di visite in presenza a scuole innovative sul piano didattico e organizzativo, a domanda da parte dei docenti interessati, singolarmente o in piccoli gruppi (in questa fase max 2170). Questa attività dovrà prevedere la durata massima di due giornate, pari ad un massimo di sei ore a giornata, di full immersion nelle scuole accoglienti ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori formativi (12 ore).
● Viene specificato che al docente tutor, al quale, oltre al già previsto compenso aggiuntivo in sede di contrattazione, potranno essere riconosciute e attestate dal dirigente scolastico le attività svolte (progettazione, confronto, consulenza, documentazione, etc.), come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della legge 107/2015.
● Gli Uffici scolastici Regionali dovranno organizzare appositi percorsi di formazione per i tutor, i quali dovranno essere informati dai dirigenti scolastici sugli impegni da affrontare. Pertanto, riteniamo, che il ruolo di tutor, svolto positivamente, possa rientrare tra i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.
● Per i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
● Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.
● Viene puntualizzato che l’allegato A, struttura i momenti di osservazione in classe da parte del Dirigente scolastico e del Tutor e che le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
● Un elemento di particolare interesse è rappresentato dal richiamo alla già citata personalizzazione che dovrà, tra l’altro, articolarsi invitando il docente stesso a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato (metodo suggerito in contesti e con soggetti diversi da J. Bruner); “dall’altro lato, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell’Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale”.
● Nel richiamare la circolare MI n. 1585/2020, viene precisato che: “per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o tempo raneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta
di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti”.
● Vengono elencati i casi di coloro che non devono svolgere l’anno di prova, come avevamo scritto nel precedente articolo richiamando la nota M.I. 30345 del 4/10/2021. Per altri aspetti, sostanzialmente, vengono riproposte le disposizioni e le indicazioni del Decreto 226/2022.
Riflessioni conclusive
Ad una lettura comparata con le precedenti disposizioni, la nota risulta imprecisa nel richiamare, ad esempio, le condizioni dell’art. 2 comma 1 del D.M. 226/2022 e disarticolata nell’organizzazione dei contenuti. Relativamente alle aree trasversali (art. 8 comma 4 del D.M. citato) utili per la strutturazione dei laboratori formativi, le tematiche vengono riproposte con una diversa e inutile elencazione. Stupisce invece la palese “distrazione” verso tematiche, ne segnaliamo solo alcune, di fondamentale importanza per la funzione docente:
-
Le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo e i Licei e le Linee guida degli Istituti tecnici e professionali;
-
La strutturazione del Piano triennale dell’offerta formativa e il curricolo di Istituto.
-
Peraltro il M.I. con nota 17832 del 16/10/2018 ha pubblicato un modello tipo di PTOF per facilitare e armonizzare il lavoro delle scuole (come precisato in altri contributi);
-
La programmazione curricolare per competenze e lo sviluppo delle Unità di apprendimento;
-
Le strategie, i metodi e le tecniche nel processo di insegnamento apprendimento.
Certamente sia il decreto 226 sia la nota in commento fanno riferimento alla possibilità di inserire nei laboratori formativi altri argomenti con la possibilità di collegarsi all’ambiente online della Biblioteca dell’innovazione dell’INDIRE, ma, si ribadisce, sarebbe stata,utile e funzionale, la segnalazione da parte del M.I.M affinché giungesse, in modo netto, a tutte le scuole del paese.
Sarebbe stata auspicabile, infine, una “sistematizzazione” di tutte le disposizioni, in una sorta di “micro testo unico” (come avvenne con la C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 sui viaggi di istruzione, che resiste ancora), sul periodo di formazione e prova, per favorire l’azione di tutti i soggetti coinvolti in un percorso di così rilevante importanza per il miglioramento e la qualità dei processi formativi degli alunni, che rappresentano l’essenza stessa della scuola e i destinatari di una qualificata azione di educazione, formazione e istruzione.