Nelle scorse settimane sono pervenute a diverse istituzioni scolastiche numerose richieste istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto MONITORA PA. Come ricordato più volte occorre in tal sede distinguere tra piano organizzativo dell'istituzione scolastica e aspetti più prettamente giuridici riguardanti la legittimità di tali istanze. L'endiadi tra tali aspetti dovrebbe essere ricomponibile dall'illegittimità delle istanze massive nei confronti dell'amministrazione pubblica, tali ossia da comportare una compromissione del buon funzionamento dell'amministrazione. In tal senso, pare doveroso, rielaborare alcune questioni in chiave sintetica in modo da poter cominciare a costruire una conoscenza approfondita sulla questione:
Le richieste in questione sono state preordinate per ottenere sostanzialmente i seguenti documenti:
1) copia del contratto della scuola per l'utilizzo dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico (per gli aa. ss. dal 2020 al 2023);
2) copia della DPIA effettuata nell'ambito di utilizzo di un servizio online di videoconferenza;
3) copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica (negli aa. ss. dal 2020 al 2023);
4) copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA),copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA),afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi;
5) copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7/3/2005 n.copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n.82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di postaelettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didatticadigitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023.
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A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale di cui alla L. 241/90, ildifferenza del diritto di accesso procedimentale o documentale di cui alla L. 241/90, ildiritto di accesso generalizzato garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, aprescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato, fatta salva lasussistenza di limiti ai sensi dell’art. 5 bis del D. lgs. 33/2013.
- La pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare“a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico ocumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 20/2020)
- In relazione ad istanze sproporzionate e particolarmente onerose è possibile nonché doveroso respingerle: cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento. Tuttavia occorre sempre ricordare la differenza tra richiesta massiva plurima e richiesta massiva unica, pertanto qualora la scuola opti per il diniego dovrebbe ben argomentare nello specifico e non in modo generico per quali ragioni la risposta comporterebbe condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio e immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.
- Il pregiudizio al buon andamento non può essere genericamente affermato, ma richiede un'adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione che nega l'accesso. Da qui i modelli di risposta dell'USR piemontese per chi volesse opporre direttamente un diniego motivato e per chi volesse optare per un tentativo di dialogo cooperativo prima di comunicare il diniego. Tale soluzione è ritenuta maggiormente preferibile in quanto renderebbe sostenibile un'eventuale e successiva difesa innanzi alle corti giudiziari dei tribunali amministrativi regionali.