1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidentedell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell’università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell’ente(Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 100.000 annui. Agli oneriderivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.
3. Il piano di cui al comma 1 è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed è approvatocon decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.
4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, si avvale anche di soggetti esterni alla amministrazione al fine, in particolare, di esaminare laconsistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano difabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.
5. Il piano può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamentodell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere allarelativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagliinvestimenti finalizzati al rilancio dell’ente.
6. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L’attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’universitàe della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.
7. L’approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1 e l’esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6 costituiscono presupposto l’accesso al finanziamento di cui al comma 9.
8. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui:
a) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art.20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022, 2023 e 2024.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall’anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.