1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:
a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 15 milioni di euro per gli ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricercavigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sonovincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.

b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale diricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Condecreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata invigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello,sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricercadelle risorse di cui al presente comma. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.

c) 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricercapubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi el’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricercaprovvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositiprogetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo procapite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

2. La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro perl’anno 2023 e di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 250 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sonovalorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

4. Per le finalità di cui al comma 5, dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorsedi cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di partecapitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell'ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanzeè autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per il 2022 ed a 30 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell'ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, e, quanto a 30 milioni per il 2022, 60 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025, mediante...... Il Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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