Roma, 22 maggio 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), con sentenza n. 9897/2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in una controversia promossa da un cittadino contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, relativa al diritto di accesso a documenti amministrativi in un procedimento disciplinare.
Il ricorrente, assistito dagli avvocati, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 per ottenere documentazione necessaria a difendersi in un procedimento disciplinare riguardante progetti finanziati dalla Legge 440/1997. L’Amministrazione, però, aveva inizialmente negato l’ostensione completa di alcuni documenti, motivando il diniego con la necessità di tutelare la privacy di terzi.
Dopo aver adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, senza ottenere risposta, il ricorrente si è rivolto al TAR chiedendo l’annullamento del silenzio rigetto, il riconoscimento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione alla consegna dei documenti.
Durante il processo, l’Amministrazione ha infine trasmesso tutta la documentazione richiesta, rendendo così superflua la prosecuzione del giudizio. Il TAR ha quindi rilevato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Nonostante ciò, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, pari a 800 euro, riconoscendo la fondatezza originaria del ricorso, pur escludendo una lite temeraria, ovvero la resistenza in giudizio con colpa grave o mala fede.
Questa sentenza ribadisce l’importanza del diritto di accesso ai documenti amministrativi, soprattutto in ambito disciplinare, e sottolinea l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di motivare in modo puntuale eventuali limitazioni all’ostensione dei documenti richiesti.