Agli appalti finanzianti anche solo in parte dal Pnrr/Pnc si applicano, come chiarito nel comma 8 dell’articolo 225 del nuovo codice, le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016.
Deve ritenersi inesatta la valutazione compiuta dalla stazione appaltante che, nel reputare la mancanza di elementi essenziali (sul dato del riferimento all’abrogato codice dei contratti pubblici) ne ha travisato l’oggetto. Invero, l’inesatto riferimento all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 non può valere a fondare l’esclusione del concorrente, occorrendo far prevalere la sostanza sulla forma e privilegiare l’evidenza mostrata dal contenuto del contratto (a prescindere dall’addotta permanente vigenza dell’abrogato codice dei contratti, per le opere finanziate con fondi PNRR). Anche il richiamo al nono comma dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 si dimostra inesatto, essendo palese dal tenore della norma che le verifiche in ordine all’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento e al loro diretto impiego nell’appalto attengono alla fase posteriore dell’esecuzione e non possono quindi condizionare l’ammissione del concorrente.
di Carmen Iuvone in Scienza dell'Amministrazione scolastica n.4/2023
TAR Campania, Napoli, sez. I, 20.10.2023 n. 5716