Le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi hanno carattere tassativo e, come stabilito dall'art. 21-septies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., si verificano nei casi di mancanza degli elementi essenziali, di difetto assoluto di attribuzione, di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 45; Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 5 maggio 2017, n. 5440).
In particolare, la c.d. nullità strutturale (per difetto, dunque, degli elementi essenziali) si verifica tutte le volte in cui l’atto amministrativo sia privo dei requisiti necessari per poter essere giuridicamente qualificato come tale, sulla scorta di un raffronto meramente estrinseco rispetto al paradigma legale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3 aprile 2018, n. 876). Orbene, il difetto di cronologia delle pagine può al più assumere valore di mera irregolarità, perché non idonea ad incidere sul contenuto concreto dell’atto, al pari delle cancellature ed omissis (che possono essere state utilizzate come tecnica di tutela della riservatezza) che non incidono in alcuna misura sui profili “strutturali” dell’atto.
T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842