È rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta e garantita dalla Costituzione (ai sensi dell'art. 117, comma 3), il potere di programmazione degli accessi mediante sistemi in grado di assicurare la regolare erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Deve ritenersi nella natura e nella ratio dei criteri di ammissione, qualunque essi siano, quello di "selezionare" e di escludere qualcuno in caso di eccedenza della domanda, al fine, del tutto legittimo, di garantire il funzionamento dell'Istituzione scolastica, col risultato, però di ammettere alcuni e respingere altri.

In tale ottica, qualunque criterio di selezione adottato diventa "odioso" per gli esclusi. Il meccanismo dei test, con la sua indubbia discutibilità, ha il pregio di adottare dei criteri oggettivi di valutazione in modo da far emergere l'attitudine del candidato alla specifica scuola e verificarne la motivazione. Peraltro un criterio di programmazione degli accessi non può definirsi come limitativo dell'accesso all'istruzione, posto che il principio del diritto allo studio va riferito al servizio scolastico nel suo complesso ed è garantito attraverso una rete di scuole distribuita sul territorio, in grado di soddisfare i bisogni formativi della popolazione.

La circolare del Ministero dell'Istruzione del 13 novembre 2019 al punto 2.3, in relazione alle iscrizioni in eccedenza, recita testualmente: È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on fine, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio. Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza".

La stessa Circolare ministeriale, contempla la possibilità che la scuola oggetto di "prima scelta" non abbia la disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021 richiedendo appositamente ai genitori "di indicare anche una seconda o terza scuola..."; e, dall'altro, ribadisce che: "Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti".

Consiglio di Stato sez. VII, 29/03/2023, n.3222