Sulla legittimità del giudizio finale di ammissione alla classe successiva non possono incidere l'incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che tale giudizio si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell'alunno, tuttavia le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso.
T.A.R. sez. I - Firenze, 30/11/2017, n. 1492