Le valutazioni degli alunni della scuola media vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che ha posto la parola fine su una vicenda svoltasi in una scuola media emiliana, dove un alunno veniva bocciato al termine del primo anno di scuola media, a causa di una grave insufficienza con voto 4 e da altre insufficienze con voto 5. Dopo l'accesso alla seconda classe consentito in sede cautelare e la sentenza dei giudici di primo grado per la quale il giudizio del consiglio di classe non poteva essere sindacabile, per il Consiglio di Stato la valutazione va effettuata su scala biennale. Ebbene, fornendo l'interpretazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 62/2007 e della parte della circolare Miur 10 ottobre 2017 n. 1865 riguardante l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, i giudici amministrativi chiariscono che l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, rimanendo logicamente sottoposto alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero.
Consiglio di Stato sez. VI - 27/08/2019, n. 5917