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Il caso in esame riguarda l'intervento del Garante della privacy danese nei confronti di un ente pubblico che ha accettato intercettazioni e registrazioni telefoniche, salvando i dati relativi a un minore per documentare presunti episodi di maltrattamento.

La decisione del Garante

Il Garante ha ritenuto prioritario l'interesse del minore rispetto alla tutela della privacy, giustificando la conservazione e l'uso delle registrazioni a fini investigativi e di protezione.

I fatti

L'ente pubblico aveva ricevuto registrazioni telefoniche ottenute in modo illecito e senza il consenso delle parti coinvolte. Queste intercettazioni dimostravano chiaramente episodi di abuso e maltrattamento ai danni di un minore. Tuttavia, inizialmente l'ente aveva deciso di non conservare né considerare tali dati a causa della loro origine illegale.

Successivamente, su richiesta del tribunale della famiglia, l'amministrazione comunale ha dovuto riesaminare il materiale, indipendentemente dalla sua legittimità formale. Considerata la gravità della situazione e la conferma dei fatti da parte delle autorità giudiziarie, l'ente ha quindi deciso di salvare e trattare i dati del minore e dell'autore degli abusi per motivi di interesse pubblico.

L'autore dei maltrattamenti, in seguito, ha presentato una richiesta di cancellazione dei suoi dati al Garante della privacy, sostenendo che le registrazioni erano state effettuate senza il suo consenso e in violazione delle norme sulla protezione dei dati.

Il quadro normativo

Il Garante ha respinto il reclamo dell'autore degli abusi, sottolineando che l'amministrazione aveva operato nei limiti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che disciplina la liceità del trattamento dei dati. Tale articolo stabilisce che il trattamento è lecito se necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti al titolare del trattamento.

Tra le condizioni previste per la liceità del trattamento dei dati personali, il regolamento GDPR elenca:

a) il consenso dell'interessato per specifiche finalità; b) la necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali; c) il trattamento per adempiere un obbligo legale; d) la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona; e) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso a pubblici poteri; f) il perseguimento di un interesse legittimo, purché non prevalga sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, con particolare attenzione ai minori.

Conclusioni

Il Garante ha stabilito che, in questo caso, non vi era alcuna violazione della privacy, poiché la tutela degli interessi vitali del minore e l'interesse pubblico giustificavano il trattamento e la conservazione dei dati. Pertanto, l'ente pubblico ha agito in conformità con la normativa vigente, dimostrando come, in determinate circostanze, la protezione dei diritti fondamentali di un individuo possa prevalere su altre considerazioni, compresa la riservatezza dei dati personali.