Il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, con sentenza 316/2024 ha annullato la sanzione fatta ad un professore di liceo perchéaveva rivelato dati personali degli studenti nella relazione di fine anno relativa allo svolgimento dell'esame di stato. Il professore descriveva la classe sia con il numero di studentesse e di studenti presenti "composto da 18 studentesse e 2 studenti", sia attribuendo loro una preparazione nozionistica e non legata a una riflessione critica approfondita, sintetizzando le sue conclusioni con "il risultato è nel complesso discreto con punte di eccellenza nella componente femminile". 

La violazione si trova nella nota del Garante della privacy n. 10719 del 2017, la quale sottolinea l'importanza di non fornire dati personali degli studenti in documenti destinati alle commissioni esaminatrici: "Con nota 21 marzo 2017, prot. n. 10719 il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che le amministrazioni pubbliche, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento. Pertanto, in un documento finalizzato ad orientare la commissione esaminatrice nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile alla totalità degli studenti esaminandi, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire dati personali riferiti ai singoli studenti. È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Risulta quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento redatto in modo tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti." L'esplicitazione della composizione della classe, sia per il sesso e sia per valutazione di merito, ha fatto sì che il docente venisse sanzionato per non aver rispettato le indicazioni del Garante sopra esposte.

Il professore si è difeso però sostenendo che la sua relazione non contenesse dati personali, che il numero di persone con cui era composta la classe non si potesse classificare come "dato personale" e soprattutto che la relazione non sarebbe stata diffusa, bensì immessa all'interno dei documenti finali destinati al giudizio finale del consiglio di classe. L'assenza delle eventuali necessarie correzioni, dunque, sarebbe stata imputata proprio al consiglio di classe tutto. 

Il tribunale ha annullato la sanzione del professore in quanto "punte di eccellenza limitate alla componente femminile" risulta essere un congruo giudizio che è per definizione soggettivo e non è un dato personale  (cioè fattuale) e che sottolinea e rispetta le finalità del documento, documento che andava redatto e controllato dal consiglio di classe tutto, e tenuto nella raccolta insieme agli altri documenti per l'atto finale. 

Congruità della valutazione e competenza alla formazione dell'atto finale, sono i due profili che hanno sostenuto la decisione finale: l'annullamento della sanzione irrogata al docente e il rimborso delle sue spese legali sostenute.

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