Nel caso specifico, la mamma di una studentessa minorenne, vittima di bullismo, ha presentato una denuncia ai carabinieri per le prepotenze subite mediante comunicazioni scambiate con un'applicazione di messaggi istantanei. La mamma ha, poi, chiesto al liceo, frequentato dalla figlia, copia della relazione della psicologa, che aveva condotto alcuni incontri con la classe di appartenenza della studentessa. La mamma ha precisato che doveva depositare la copia della relazione agli atti della denuncia penale.
La relazione della psicologa afferente i due incontri con una classe determinata, seppure formati o detenuti dall'Amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, giacché il principio di trasparenza cede innanzi alla esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto professionale (art. 622 e 200 c.p.).
Tar Toscana, sentenza del 24 gennaio 2024, n. 103