Va escluso il risarcimento dei danni per la comunicazione - pur illegittima - da parte del dirigente scolastico alla Polizia giudiziaria, delle notizie di richiami e ammonizioni disciplinari subìte da un collaboratore scolastico. La Cassazione ha così negato la richiesta risarcitoria, pur trattandosi di dati personali, in assenza della prova della consistenza del pregiudizio. Per i giudici di legittimità, in sostanza, dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali.

Secondo la giurisprudenza, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", secondo i principi scanditi dalle fondamentali sentenze dell'11/11/2008 n. 2697226975 delle Sezioni Unite, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

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