Il collegio giudicante del Tar Lazio ha statuito nella pronuncia in esame che "non intende revocare in dubbio la circostanza per cui il giudizio di non ammissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell'accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare “senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l'ulteriore corso degli studi” (Consiglio di Stato, n. 941 del 2010). Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta (T.A.R. Toscana, n. 112 del 2017 e Consiglio Stato n. 561 del 2015).
Il fatto
Quanto all'impugnazione di un giudizio di non ammissione alla classe successiva, il Tar Lazio (sentenza del 2 agosto 2023, n. 13048) si è recentemente pronunciato sul ricorso promosso dai genitori di un'alunna del primo anno di scuola media statuendo sull'incompletezza della motivazione addotta alla bocciatura avuto riguardo dell'interpretazione della normativa in materia. La controversia peraltro ha suscitato un certo interesse di cronaca e dello stesso Ministro che manifestato l'opportunità di rivedere i criteri e le linee interpretative che presiedono attualmente le valutazioni di fine anno della scuola media.
Dunque quanto alla specifica controversia i genitori domandavano l’annullamento della valutazione negativa espressa all'unanimità dal Consiglio di classe al termine del primo anno di Scuola secondaria di I grado. Inoltre, come di consueto in tale tipo di contenzioso, erano stati impugnati una serie di atti presupposti tra i quali: i verbali del Consiglio di classe medesimo (afferenti gli scrutini sia del primo che del secondo quadrimestre), tutte le comunicazioni inerenti la bocciatura intervenute dalla scuola, le pagelle di primo e secondo quadrimestre ed infine la delibera del Consiglio dei docenti, del Consigli di classe e del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021/2022, con cui venivano determinati i criteri per l’ammissione alla classe successiva prevedendo un massimo di un’insufficienza grave e di due insufficienze lievi.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti i motivi per i quali si doveva ritenere palese l'illegittimità del provvedimento consistevano nella mancata considerazione dell’intero percorso di studi durante l’anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi; nella ancata considerazione del miglioramento della condotta tale da raggiungere un livello adeguato di maturità e collaborazione con gli altri alunni e con gli adulti; la mancata considerazione dell'assidua frequentazione delle lezioni interrotta da un solo giorno di assenza ed infine dalla mancata predisposizione da parte dell’Istituto scolastico di sistemi di ausilio e di supporto per il recupero delle insufficienze, addirittura per la lingua francese l’ultima verifica veniva svolta nel mese di marzo 2023.
Normativa di riferimento
Presidia la decisione in commento l'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 n. 62 per cui “1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo”.
L'interpretazione giurisprudenziale e ministeriale della normativa
Conformemente all’orientamento del Consiglio di Stato (v. sentenze n. 3906 del 2020 e n. 5917 del 2019 e ordinanze nn.1439 e 5317 del 2019) “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” (Consiglio di Stato, n. 3906 del 2020). Parimenti, la “circolare del Ministero n. 186 del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico”. Così secondo il Tar Lazio deve ritenrsi evidente che "tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare”.
Dunque seguendo le adduzioni della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5917 del 2019 per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazion che non si limiti semplicemente a trarre conclusione e a dare contezza della "parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Sicchè le lacune nei livelli di apprendimento anche in più discipline costituiscono un presupposto ma non la ragione determinante e conclusiva della delibera di non ammissione alla classe successiva, che richiede pertanto un rigore motivazione più dettagliato e complesso anche considerando che di regola si promuove ed eccezionalmente non si ammette alla classe successiva.
La motivazione del giudizio di non ammissione
Quindi il Tar Lazio ha ritenuto carente e inadeguata la motivazione della delibera, laddove, avuto riguardo della normativa già citata (art. 6 commi 1 e del d.lgs. n. 662 del 2017) e delle intepretazioni a corredo di giurisprudenza e Miur, non era stato formulato, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.
Così secondo il giudice amministrativo, il giudizio va svolto avuto riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza (riguardando, per l’appunto, più materie), al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre, oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita “globalmente lacunosa” nello scrutinio del primo quadrimestre), come risultante dalla fine del ciclo di istruzione primario. Nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche. Peraltro la stessa amministrazione scolastica nel riconoscere i progressi registrati dalla alunna (“[s]i registra pertanto un miglioramento nell’andamento didattico dell’alunna”), aveva affermato che gli stessi non sarebbero stati in ogni caso sufficienti a consentirne l’ammissione al successivo anno, in ragione del fatto che il “il numero delle insufficienze era tale da non rispondere ai criteri di ammissione deliberati dal collegio docenti.
Peraltro se i criteri deliberati dal Collegio docenti non consentono al Consiglio di classe di poter formulare un giudizio di ammissione, anche in presenza di un numero di insufficienze superiore a quello indicato nella delibera e, quindi, impediscono una compiuta valutazione degli elementi sopra riferiti, la stessa risulta in parte qua illegittima, per contrarietà alla normativa sopra richiamata.
Effetti della decisione
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell’impugnato provvedimento di non ammissione dell’alunna alla classe successiva e in termini di effetto conformativo, dalla presente decisione deriva l’obbligo per l’Istituto scolastico di reinvestire con urgenza il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunna alla classe successiva, in maniera tale che il medesimo possa esprimersi in merito in tempi brevi, tenuto conto del prossimo inizio del nuovo anno scolastico.
Tar Lazio, sentenza del 2 agosto 2023, n. 13048.