L'attivazione di modalità speciali per sostenere un esame di stato (e per altro anche la formale attivazione di un percorso scolastico agevolato) presuppone che l'interessato segua un percorso sanitario pubblico che porti alla formale certificazione della problematica in ambito scolastico. Non possono infatti ritenersi bastevoli le certificazioni provenienti da professionisti privati, benché meno possono considerarsi equipollenti alla documentazione che attesti che la famiglia abbia intrapreso il necessario percorso di formalizzazione del disturbo denunciato anche attraverso strutture pubbliche o che non abbia potuto, presso la ASL di appartenenza e/o il SSNN, ottenere la necessaria certificazione. Alcun rilievo assume il fatto che nonostante la mancata attivazione
Pertanto, la legge n. 170/2010 nel riconoscere e definire una serie di disturbi specifici dell'apprendimento scolastico tra cui la dislessia, da un lato ha sancito la garanzia del diritto all'istruzione per i soggetti che ne siano portatori e dell'altro ha stabilito che "la diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente".
T.A.R. Torino,sez. II, 24/11/2016, n.1454