Dunque in sede di scrutini di fine anno scolastico pare opportuno ribadire alcuni concetti di carattere procedimentale e sostanziale che presiedono il corretto svolgimento delle sedute del consiglio di classe che investono profili non canonicamente trattati afferenti dunque le regole e principi che presiedono alle operazioni di valutazione degli studenti sino all’alterazione dell’atto pubblico e al travisamento dei presupposti.

In primis occorre ricordare che, laddove nella redazione di un atto pubblico il redattore si accorga di aver trascritto dati sbagliati, la via maestra è quella di barrare in rosso (o comunque con un colore diverso da quello del testo) le parole o i numeri errati e scrivere a fianco il dato corretto, il tutto accompagnato dalla sottoscrizione dell'errata corrige; solo in questo modo è infatti possibile, anche a distanza di tempo, verificare quali fossero, rispettivamente, il dato erroneamente trascritto (che deve essere leggibile sotto la barratura) e quello corretto. È invece sconsigliabile procedere a cancellature (con la penna, la gomma o il c.d. bianchetto), perché questo, a prescindere dalla buona fede del redattore, getta comunque un'ombra sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione e in molti casi determina anche l'insorgenza di problematiche di natura penale.

Successivamente occorre soffermarsi sulla composizione della commissione esaminatrice per i recuperi di fine agosto. Al riguardo è certamente vero che la regola dell'immutabilità soggettiva del Consiglio è derogabile (si pensi al caso in cui, fra lo scrutinio di giugno e quello di agosto, un docente subisca un grave incidente che gli impedisca di presenziare al secondo Consiglio), ma è anche vero che le sostituzioni debbono essere motivate da gravi ragioni, in quanto lo studente "rimandato" ha diritto ad essere valutato dal medesimo organo che ha deliberato la sospensione del giudizio in una o più materie, ed in particolare dagli stessi docenti che ne hanno valutato l'apprendimento nell'intero anno scolastico. Inoltre, le prove di recupero non possono essere assimilate ad una normale verifica svolta durante l'anno scolastico, per cui il voto assegnato alla prova suppletiva dal docente della materia deve poter essere discusso dal Consiglio, pena la svalutazione della prova di recupero ad un mero simulacro formale.

Ma del resto, che questa sia la regola aurea emerge dalla ricorrente espressione nei verbali di scrutinio in sede di recupero delle insufficienze, ossia "Si passa ad esaminare la situazione di ciascun allievo con sospensione di giudizio sulla base delle proposte di voto dei docenti risultanti dal verbale delle prove di recupero svolte". È dunque evidente che se si parla di "proposte di voto" allora lo scenario è lo stesso che caratterizza lo scrutinio di giugno, il quale si compendia nella regola secondo cui "Il Consiglio di Classe è sovrano", avendo l'organo collegiale il potere di "sollevare" i voti assegnati dai singoli docenti, di decidere, all'unanimità o a maggioranza, sull'ammissione o la non ammissione alla classe superiore, e così via. Ciò detto da ciò discende la fondatezza anche della censura relativa alla composizione del Consiglio, non già in assoluto (perché è evidente che un docente oggettivamente impossibilitato a presenziare va sostituito), ma in relazione al fatto che due professori che non conoscono lo studente non ne possono decretare la "bocciatura", basandosi peraltro su due voti attribuiti in maniera non del tutto rispondente ai principi e alle regole enunciate al precedente punto. In questo senso, dunque, si può parlare a ragione di travisamento dei presupposti.

Si ricorda in tal senso quanto stabilito, seppur genericamente dalla OM 92/2007 laddove prevede che “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente” e successivamente quanto è stato previsto in merito alla valutazione complessiva dal  DPR 122/2009 secondo cui “A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico...”Si parla, quindi, dell’accertamento delle carenze formative rilevate e non della valutazione complessiva dello studente.

Resta fermo il principio generale che il dirigente scolastico, sia in sede di scrutinio, ma anche nelle fasi precedenti lo scrutinio, abbia il compito di monitorare e di verificare la coerenza tra le procedure e le modalità seguite e i criteri deliberati dal collegio, evidenziando, se necessario, eventuali discrepanze o incongruenze, anche per evitare, o meglio di cercare di prevenire, eventuali contenziosi.

Dal punto di vista “pratico” si consiglia di portare la questione all’attenzione del collegio dei docenti, in sede di aggiornamento del PTOF, in modo da poter approfondire tutti gli aspetti valutativi e da poter definire criteri più puntuali, ferma restando l’autonomia del singolo dicente e le competenze dei consigli di classe.


T.A.R. Marche, sez. I, 28/04/2022, 261