All'esito della fase cautelare, il Tribunale aveva, in punto di correttezza dell'istruttoria, evidenziato come l'Amministrazione sembrasse "non aver tenuto conto della necessità di una verifica più ampia, sul versante temporale, che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, considerato anche lo specifico quadro della valutazione operata nelle singole materie ed alla evidenziata possibilità di progressione nei vari settori di apprendimento.

Era stata, quindi, disposta, con la medesima ordinanza, l'ammissione dell'alunno, con riserva, alla frequenza della classe successiva del percorso di istruzione. Non pareva condivisibile, quindi l’assunto per cui disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all'anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio. D'altra parte la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo "dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico.

È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare" (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3906).

T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 01/02/2022, n.7