A sancire il « diritto » a vedersi applicare in sede di esame lo strumento sia pure in via integrativa della prova orale è la normativa recata dalla fondamentale l. n. 170/2010 (recante disposizioni in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico) che all'art. 2 stabilisce il dovere delle istituzioni scolastiche di perseguire la finalità di « adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti » e al successivo art. 5 di garantire per «  l'insegnamento delle lingue straniere l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale Questo significa che la scuola non ha dato puntuale applicazione alla voluntas legis e in particolare nella specie le misure compensative e dispensative che hanno accompagnato il percorso formativo prima e la valutazione finale poi in relazione al disturbo di cui l'alunno è affetto non risulta siano state normativamente applicate nella loro correttezza da parte dell'Istituto scolastico.

T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 10/12/2019, n.56

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