Deve essere confermata la sanzione disciplinare della sospensione di quindici giorni senza obbligo di frequenza per lo studente che aveva ferito un proprio compagno, posizionando una matita in posizione verticale sulla sedia proprio nel momento in cui la vittima si stava sedendo; la sanzione deve ritenersi proporzionata rispetto alla gravità del fatto, ai danni procurati e alla presenza di precedenti riferibili allo stesso studente.

Non è ravvisabile la violazione delle norme del d.P.R. n. 249/1998, come modificato dal d.P.R. n. 235/2007, né del Regolamento d'Istituto, né può ritenersi sussistente la violazione dei principi del contraddittorio e della proporzionalità e gradualità delle sanzioni irrogate, allorquando l'applicazione delle citate disposizioni debba inquadrata nella connotazione di estrema gravità che le caratterizza, perché riferite a un atto capace di ledere l'integrità fisica di un alunno. Deve pertanto essere dato conto delle dichiarazioni rese dallo studente circa la propria personale responsabilità, sia delle testimonianze rese dal personale scolastico. Inoltre, deve darsi conto in sede di contenzioso di primo grado che nella memoria dell'amministrazione,  diversamente da quanto affermato dall'appellante, si riferisce di altri episodi di cui il medesimo studente si sarebbe reso autore, non smentite, in quella sede, dalla controparte. Tali circostanze devono ritenersi deponenti a favore della proporzionalità della misura adottata, evidentemente ritenuta adeguata in relazione alle circostanze oggettive e soggettive conosciute dal corpo docente, pur tenendo conto dei principi generali di gradualità e con riferimento alle finalità della misura sanzionatoria, deponendo altresì per l'urgenza del provvedimento.

Consiglio di Stato sez. VII, 30/05/2022, n.4390