La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede, ed avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, non può di certo ritenersi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi indennizzabile l'infortunio in itinere del quale sia stato vittima il lavoratore durante il viaggio di ritorno al cantiere dove egli alloggiava a seguito della riunione alla quale aveva partecipato mentre usufruiva di un permesso sindacale.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 luglio 2016