Decreto del Tribunale di Sondrio n. 93 del 21/07/2023

In data 16/06/2023 la CISL di Sondrio ha presentato ricorso avverso l’USR Lombardia – Ambito territoriale di Sondrio chiedendo di dichiarare il comportamento antisindacale dell’Amministrazione al momento della pubblicazione dell’organico del personale docente e del personale ATA.

I fatti

L’Amministrazione ha inviato alle OO.SS. una convocazione per una riunione da remoto con allegato un documento anonimo, senza intestazione, contenente il numero del contingente di docenti assegnati alla provincia di Sondrio senza indicazioni e/o documentazione.

Durante la riunione le OO.SS. hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti in relazione al numero dei docenti soprannumerari, alla formazione delle classi, ai criteri di assegnazione dei docenti di sostegno ed ai termini e le procedure per la pubblicazione dell’organico.

Alle richieste delle OO.SS. il Dirigente non ha fornito risposte ed ha chiesto tempo per prendere posizione in merito alle richieste stesse facendo presente che entro il giorno successivo avrebbe dovuto inserire ulteriori dati.

Nella stessa giornata della riunione l’Amministrazione ha inviato alle scuole la comunicazione della presenza di docenti soprannumerari con l’invito ad individuarli e a far presentare loro la domanda di trasferimento.

A questo punto le OO.SS. hanno richiesto un nuovo incontro urgente che veniva fissato, ma due giorni prima dell’incontro l’Ufficio scolastico territoriale ha pubblicato l’organico di diritto dei docenti.

Le OO.SS. hanno fatto presente che la medesima seguita per i docenti era stata seguita anche per il personale ATA.

Alla luce di quanto sopra la CISL ha dedotto l’assenza di un reale confronto con l’Amministrazione chiedendo con il ricorso di porre fine a tale comportamento.

L’Amministrazione ha precisato che, dati i tempi ristretti dettati dal Ministero, ha fornito ai Sindacati i dati pervenuti in via informale in attesa dell’attribuzione definitiva dell’organico spettante alla provincia di Sondrio sia per i docenti sia per il personale ATA, per cui non c’è stata alcuna intenzionalità di non fornire i dati richiesti e tra l’altro non è sorto alcun contenzioso con il personale, per cui ha richiesto il rigetto del ricorso per non aver posso in essere alcun comportamento antisindacale.

La normativa richiamata dalla CISL

L’art. 6 CCNL Comparto scuola disciplina l’obbligo di confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS. e prevede testualmente “1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”.

Le modalità previste per l’informazione, richiamate dal predetto articolo 6, sono così disciplinate:

“1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico”

La CISL alla luce della normativa contrattuale lamenta la violazione dell’obbligo previsto dal CCNL a causa del carattere lacunoso delle informazioni fornite dall’Amministrazione tale da rendere solo apparente la possibilità di un confronto reale.

Le osservazioni del Tribunale

La CISL lamenta la carenza della documentazione allegata alla convocazione in quanto accompagnata da una tabella anonima ma secondo il Tribunale le tabelle allegate dall’Amministrazione, seppure prive di intestazione, non sono anonime in quanto riconducibili alla stessa Amministrazione.

Non è, inoltre, chiaro quale altra documentazione a corredo della convocazione andava allegata, per cui non si individua esattamente che cosa l’Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione delle OO.SS.

Premesso quanto sopra, quindi, i rilievi mossi all’Amministrazione non sono idonei a verificare che cosa abbia reso impossibile esercitare il diritto sindacalee quale sia la violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

La condotta antisindacale del datore di lavoro deve avere una portata concreta e non indeterminata.

La decisione del Tribunale di Sondrio

Per tutto quanto sopra esposto il Tribunale di Sondrio con decreto n. 93 del 21/07/2023 – decreto ex art. 28 comma 1 dello Statuto dei lavoratori – rigetta il ricorso della CISL e compensa le spese di lite.

Dispositivo dell'art. 28 Statuto dei lavoratori-  Titolo IV - Disposizioni varie e generali

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

 

Luciana Petrucci Ciaschini, Amministrare la scuola n. 5

 

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