È nulla la sanzione della sospensione del servizio e dalla retribuzione per 10 giorni comminata al docente dal Dirigente Scolastico sia perché tale sanzione non è prevista per i docenti in quanto l'art. 492, comma 2, lett. b), d.lg. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della "sospensione dall'insegnamento fino a un mese", ma anche perché l'irrogazione di tale sanzione non rientra nelle competenze del dirigente scolastico (il quale è competente solo per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni) ai sensi del combinato disposto degli art. 55 bis d.lg. 165/01 e 492 d.lg. 297/94, per cui ai fini dell'individuazione dell'autorità disciplinare competente non è alla misura concreta della punizione irrogata (10 giorni) che si deve far riferimento, ma all'astratta previsione sanzionatoria, ovvero alla sanzione interdittiva minima prevista per il tipo di illecito contestato (sospensione fino a un mese).
Tribunale sez. lav. - Pavia, 01/07/2016, n. 221