Gli adempimenti preliminari

 Il Direttore Generale dell’U.S.R.: 
 • assegna le classi terminali degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispon dente indirizzo, se questi esistono, altrimenti di indirizzo diverso; in ogni caso non può assegnare classi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti a istituti paritari dipendenti dallo stesso gestore; 
 • comunica l’assegnazione al Dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario assegnatario; 
 • assegna le domande dei candidati esterni agli istituti scolastici richiesti dai candidati stessi, nel rispetto delle norme riportate in precedenza e dopo aver proceduto alla verifica dei relativi requisiti. Il Dirigente scolastico dell’Istituto statale o paritario procede: 
 • a configurate le commissioni di esame subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
 • a ripartire, ai sensi dell’art. 1, capoverso art. 4 comma 9, L. n. 1/2007, i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito tra le diverse classi terminali dell’istituto, avendo cura di assegnare ad ogni classe terminale un numero di alunni esterni, al massimo pari al 50% degli alunni interni di ciascuna classe interessata; il numero complessivo di alunni di ciascuna classe comunque non dovrà essere maggiore di 35, tenendo presente che: 1. ai sensi della C.M. n. 15/2009, in nessun caso è possibile derogare al suddetto vincolo del 50% espressamente ri chiesto dalla circolare stessa, ossia in nessun caso le commissioni possono essere costituite con un numero di candidati esterni superiore al 50% dei candidati interni per ciascuna classe; 2. le domande eccedenti la predetta percentuale e/o il limite massimo, nonché quelle in violazione della norma di cui al richiamato art. 1, capoverso “art. 1, comma 4”, L. n. 1/2007 vanno trasmesse al competente Direttore Generale regionale, che decide in via esclusiva; 3. a verificare, al fine di evitare le responsabilità penali, civili e amministrative a proprio carico, il rispetto delle dispo sizioni di cui all’articolo 1, capoverso “art. 1, comma 4”, L. n. 1/2007. La norma in questione prevede che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di as senza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza della disposi zione in questione preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve come già detto - le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei Dirigenti scolastici preposti alle istituzioni scolastiche interessate; 4. a verificare che con l’accoglimento delle domande dei candidati esterni non venga superato il limite massimo del 50% rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale; 5. a valutare la reale idonea ricettività dell’Istituto sia relativamente al numero di classi terminali, sia alla materiale capienza delle aule e sia alla presenza di un numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali dello stesso istituto, per l’effettuazione degli esami preliminari e per la formazione delle commissioni.
 
Gli abbinamenti
 Il Dirigente scolastico dell’Istituto statale o paritario, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazione per merito, avvalendosi dell’allegato modello ES-0 (all.1) procede:
• a prefigurare la formazione e l’abbinamento delle classi, tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate, sulla base dei seguenti criteri: a) per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione; b) è consentito abbinare classi solo nell’ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi spe rimentali, attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare abbiano corsi sperimentali, che consentano di conseguire il medesimo titolo finale di studio (es.: “Brocca” indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell’ordine classico, scientifico e pedagogico); c) l’abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R.n. 323 del 23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati. L’abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso “46/A - Lingue e civiltà straniere”, ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue; d) l’abbinamento può essere effettuato, nell’ordine: tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale; tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentale, qualora le materie affidate ai commis sari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno. Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti a), b), c), d), qualora per dif f icoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all’abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l’abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concor so coincidenti siano una sola. La fase in questione precede quella, eventuale, dell’abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell’abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali non paritari a classi/commissioni di istituti statali o non statali paritari, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell’abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza di classi articolate. Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d’esame, limi tatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
• a proporre al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale la formazione e l’abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati;
• a comunicare dette proposte al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, mediante gli appositi modelli ESO (contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari interni), allegati alla circolare n. 15/2009. Tali schede recheranno anche i dati trasmessi dai Dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari;
• a trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l’elenco degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi. Il Direttore Generale Regionale, una volta definito l’insieme degli adempimenti finalizzati all’elaborazione delle pro poste di configurazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo, utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l’inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita nel sistema informativo con la funzione “Configurazioni delle commissioni”. Al fine della predisposizione dei plichi occorrenti per le prove scritte degli esami di Stato, destinati alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi spe rimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati, contenuti nelle schede, dovranno essere acquisiti nel sistema informativo con la funzione “Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”. I dati relativi alle commissioni della Regione Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione, dovranno essere indirizzati al Mini stero Pubblica Istruzione-Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai Dirigenti sco lastici, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari. Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l’abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse. In caso di impossibilità di procedere all’abbinamento, il Direttore Generale Regionale, in via ec cezionale, propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima.