Nelle gare pubbliche la facoltà di integrare la documentazione allegata all'offerta sussiste solo nelle ipotesi in cui occorra chiarire il contenuto di una domanda o di una dichiarazione ritualmente e tempestivamente presentata, non potendo essa sopperire ad una carenza od omissione.
Consiglio di Stato Sez. V — 16 febbraio 2010, n.870