Tra le nvità introdotto nel nuovo Codice dei contratti pubblici relativamente alla fase di esecuzione del contratto è preminente la disposizione di cui all'art. 120 che riguarda il nuovo meccanismo di revisione dei prezzi contrattuali. Trattasi di una disposizione che ha voluto attenuare l'impatto gravoso derivante dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali di costruzione e dei prodotti determinati da fattori quali la ripresa economica in fase post-pandemica e il conflitto russo-ucraino.
Così secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato, “L’istituto della revisione dei prezzi ha attraversato negli ultimi decenni una fase di “crisi” ed è stato sottoposto a forti critiche per la sua incidenza negativa sull’andamento dei costi gestionali delle amministrazioni, fino al punto da essere notevolmente ridimensionato nel suo ambito applicativo. Per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa l’art. 44, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedeva una revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’Istat, meccanismo poi confermato dall’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’obbligatorio inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di una clausola di revisione periodica del prezzo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizi e fornitura. Il codice del 2016, invece, si è limitato, nell’art. 106, a facoltizzare l’inserimento della previsione nei documenti di gara, ma solo a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento. Solo di recente, sull’onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell’energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l’istituto è stato reintrodotto con numerose norme speciali (contenute per lo più nella decretazione d’urgenza e nelle ultime leggi annuali di bilancio). Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, lo ha nuovamente ammesso a sistema (art. 60: “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6847 del 13 luglio 2023.
Tuttavia per quanto riguarda i rapporti contrattuali sorti durante la vigenza del Codice previgente (D.Lgs. 50/2016), la normativa era atta ad vitare che la clausola revisionale potesse alterare in modo sostanziale il contratto riflettendosi negativamente sulla effettività delle condizioni concorrenziali della gara, dunque anche in tale decisione il Consiglio di Stato ha considerato la regola generale quella del divieto di clausola revisionale, salvi i casi derogatori tassativamente previsti. Dunque, trattandosi di norma derogatoria, non era consentita un’interpretazione analogica ed estensiva. Il nuovo Codice ha introdotto a regime l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei documenti di gara. Ai sensi dell'art. 60 del nuovo Codice, il meccanismo di revisione dei prezzi si dovrà attivare automaticamente nel momento in cui l'incremento prezzi determini una variazione del contratto superiore al 5%, per un importo pari all'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.