Conflitto d’interessi. Tra le novità del Codice va segnalato il nuovo art. 16. Con questa norma, in particolare nei commi 2 e 3, si interviene sulla disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che “la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto” di interessi “sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.
Appalto integrato (art. 44). Un’altra modifica significativa è quella in tema di appalto integrato, che viene reintrodotto nel Codice dei contratti pubblici con poche limitazioni. Prescrive infatti l’art. 44 che “negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato” (comma 1).
Tra i limiti:
-
l’esclusione dall’appalto integrato delle opere di manutenzione ordinaria;
-
la circostanza che la stazione appaltante o l’ente concedente debba motivare la scelta di ricorrere all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto” (art. 44, comma 2).
Il criterio di valutazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 44, comma 4).
In tema, più generale, di progettazione, l’articolo 41 prevede due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.
Procedure per l’affidamento (art. 50 e ss.). Una delle novità più importanti del nuovo Codice è rappresentata dalle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L’art. 50 prevede quanto segue:
-
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici;
-
affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
-
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro;
-
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
-
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
Sono previste semplificazioni anche sul piano delle verifiche (art. 52): nei primi due casi, infatti, se l’importo è inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti; la stazione appaltante può verificare le dichiarazioni anche a campione.
Negli ultimi tre casi, solo per i contratti di appalto di lavori o servizi, invece, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale (art. 54).
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 62 e s.). Altre novità significative sono introdotte dall’art. 62 in tema di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, in particolare per quel che riguarda le soglie, modificando il regime degli affidamenti diretti.
L’art. 62, comma 1, del Codice, infatti, recita così: “tutte le stazioni appaltanti (…) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”, ossia €140.000,00 (ex art. 14, comma 1, lett. b), “e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a €500.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.
Le soglie precedenti erano, rispettivamente, di €40.000,00 e di €150.000,00. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’art. 62, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. La qualificazione avviene ai sensi del successivo articolo 63 e dell’allegato II.4.
Subappalto (art. 119). Il nuovo Codice interviene anche in tema di subappalto. Si tratta di un argomento rispetto al quale, nel corso del tempo, non sono mancate le riforme, anche per conformarsi agli orientamenti comunitari (che tendevano a rimuovere i limiti introdotti, negli anni passati, dalla legislazione nazionale). Nella nuova formulazione, l’art. 119, dopo aver definito il subappalto, ne amplia il perimetro (non vi sono tetti di valore), dando anche il via libera all’”ulteriore subappalto”.
Si prevede, infatti, che “le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali” (comma 17).
Il comma 12 dell’art. 119 prevede una clausola sociale (confermata anche dall’art. 57, comma 1): “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”.
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale (art. 39). Sul piano della programmazione, è significativo l’intervento sulle infrastrutture cd. strategiche e di preminente interesse nazionale, per le quali si applicano norme semplificate e vengono previsti tempi ridotti.
Recita il nuovo art. 39 che “il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti”. Sempre l’art. 39 prevede anche l’istituzione di un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi a queste tipologie di intervento nell’ambito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Revisione prezzi (art. 60). L’art. 60 del Codice reintroduce un meccanismo ordinario di revisione prezzi. La revisione dei prezzi, che può essere sia verso l’alto sia verso il basso, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.
Responsabile Unico di Progetto (art. 15). Con il nuovo Codice, il Responsabile Unico del Procedimento cambia nome e diventa il Responsabile Unico del Progetto. È comunque previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, possano nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, fermo restando l’unicità del RUP e le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento. Le sue attività sono precisate nell’allegato I.2.
Fasi e tempi delle procedure di affidamento (art. 17, allegato I.3). L’art. 17 e l’allegato I.3 prevedono termini massimi di conclusione delle procedure di appalto e di concessione. È previsto, inoltre, che il superamento dei termini previsti nell’allegato costituisca silenzio inadempimento e rilevi anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Programma triennale acquisti (art. 37) Il nuovo codice stabilisce che, diversamente dal decreto 50/2016, che prevedeva la programmazione triennale dei lavori di importo superiore ad € 100.000,00 + IVA e la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi, per importi di appalto superiori ad € 40.000,00 + IVA, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano invece il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Inoltre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), cioè l’importo degli acquisti di cui tener conto per la programmazione è pari o superiore alle soglie per gli affidamenti diretti, cioè € 150.00,00 per lavori ed € 140.000,00 per acquisti di beni e servizi.
Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale di ogni PA e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La reputazione dell’impresa (art. 109). L’art. 109 istituisce presso ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni fondato su requisiti reputazionali che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Entrata in vigore ed efficacia, disciplina transitoria (artt. 224 e ss.). Il nuovo Codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Il precedente Codice è abrogato dal 1° luglio 2023.
A decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni del precedente Codice continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono (art. 226):
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
La posizione di Avviso Pubblico
Sin dalle prime fasi dell’iter di discussione e approvazione, Avviso Pubblico e altre associazioni e sindacati avevano avanzato criticità e proposte rispetto alla bozza in discussione: qui l’intervento, con i link alle tavole sinottiche predisposte.
Il via libera definitivo al Codice Appalti, senza riscontro da parte del Governo a tali proposte, ha visto le forti preoccupazioni di Libera, Legambiente e Avviso Pubblico. Qui la dichiarazione all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri.
Il nuovo codice stabilisce che, diversamente dal decreto 50/2016, che prevedeva la programmazione triennale dei lavori di importo superiore ad € 100.000,00 + IVA e la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi, per importi di appalto superiori ad € 40.000,00 + IVA, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano invece il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Inoltre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), cioè l’importo degli acquisti di cui tener conto per la programmazione è pari o superiore alle soglie per gli affidamenti diretti, cioè € 150.00,00 per lavori ed € 140.000,00 per acquisti di beni e servizi.
Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale di ogni PA e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.