La Parte II del Libro I (costituita da 18 articoli, dal 19 al 36) del nuovo Codice è interamente dedicata alla “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

La sfida del nuovo Codice è quella di rendere digitale l’intero ciclo di vita dei contratti (articolato nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’amministrazione digitale (D.lgs.82/2005), dando così attuazione ad uno degli obiettivi di maggiore importanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzando una vera transizione digitale e contemporaneamente rilanciando il sistema Paese.

Secondo la prospettiva del nuovo Codice la digitalizzazione costituisce una efficace misura di prevenzione della corruzione, consentendo trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo, in piena attuazione del principio di legalità.

Viene a tale scopo positivizzato il principio di unicità dell’invio (c.d. “once only”), secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, in modo tale che non possa essere nuovamente richiesto da altri sistemi o banche dati.

Viene altresì riaffermato il principio di trasparenza dei contratti pubblici, secondo cui, salva la sussistenza di particolari casi di riservatezza o segretezza, sono da considerarsi ampiamente accessibili “le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché le procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici”.

Tali principi trovano attuazione mediante quello che viene definito “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” o “e-procurement”, per realizzare il quale si prevede il ricorso a procedure automatizzate e tecnologicamente avanzate (tra cui l’AI): si tratta di un sistema costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra loro strettamente interconnesse e interoperabili, la cui finalità è quella di realizzare digitalmente molteplici attività, dalla redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale; alla pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; all’accesso elettronico alla documentazione di gara; alla presentazione delle offerte; fino alla apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

Specifiche disposizioni sono previste per la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (già prevista dall’articolo 62 bis del CAD, affidata in via esclusiva all’ANAC e designata per essere lo strumento con cui garantire la pubblicità legale degli atti di gara), per il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (che consentirà la verifica dell’assenza di cause di esclusione dell’operatore e che sarà costantemente automaticamente aggiornato mediante interoperabilità delle piattaforme e delle banche dati digitali); per le piattaforme di approvvigionamento digitale (costituite da un insieme di servizi e sistemi informativi interconnessi ed interoperanti tra loro a servizio delle stazioni appaltanti), e per l’Anagrafe degli Operatori Economici Partecipanti agli Appalti (anche questo costituito presso l’ANAC, avente l’obiettivo di censire gli operatori economici anche mediante le informazioni contenute nel registro delle imprese).

Specifiche disposizioni sono previste per l’accesso agli atti e la tutela della riservatezza. 

Il nuovo articolo 35, a differenza del precedente articolo 53 del D.Lgs.50/2016, positivizza la possibilità di utilizzare in materia di contratti pubblici non solo lo strumento dell’accesso “procedimentale” di cui alla L.n.241/1990 ma anche il c.d. “accesso civico” e quello “civico generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013.

Viene confermata la possibilità di differire l’accesso in peculiari fattispecie, tra le quali viene inserita anche – accogliendo l’orientamento emerso in sede giurisprudenziale – l’ipotesi delle domande di partecipazione, degli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all’aggiudicazione.

Ulteriore differenza della nuova disposizione rispetto a quella del vecchio Codice, è contenuta al comma 4 dell’art. 35 citato, che distingue le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso in due categorie: quelle dei documenti/dati/informazioni che “possono” essere esclusi da quelle che “devono” essere escluse.

L’articolo 36 del nuovo Codice, da ultimo, impone una piena digitalizzazione anche delle modalità di accesso, in perfetta coerenza con i principi della Parte II del nuovo Codice.

La norma inoltre prevede una automatica ostensione, mediante strumenti e piattaforme telematiche e contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione:

- a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dei dati e delle informazioni presupposti all'aggiudicazione;

- agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria degli atti appena sopra elencati nonché delle offerte dagli stessi presentate.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 225 le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36 acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.