Così si legge nella relazione illustrativa che accompagna il nuovo Codice. Non è casuale, quindi, la scelta del Legislatore di raccontare “la storia” dei contratti pubblici partendo proprio dai principi generali.

Mentre il D.Lgs. n. 50/2016 non contiene una vera e propria parte dedicata ai principi generali, che condensa in due corposi articoli: l’art. 29, rubricato “Principi in materia di trasparenza” e l’art. 30, rubricato “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, il nuovo Codice introduce un titolo ad hoc che si compone di undici articoli. Tra questi undici articoli si distinguono i seguenti tre principi “cardine” finalizzati a governare l’intera materia:

  • Principio del risultato (art.1);

  • Principio della fiducia (art.2);

  • Principio dell’accesso al mercato (art.3).

Tali principi sono stati introdotti ex novo e, come espressamente previsto dall’art. 4, fungono da criterio interpretativo e applicativo di tutte le disposizioni del nuovo Codice.

I restanti articoli disciplinano:

  • Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5);
  • Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore (art. 6);
  • Principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7);
  • Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (art. 8);
  • Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9);
  • Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10);
  • Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (art. 11).

Rispetto a tali principi si è trattato, da un lato, di riportare con ordine quelli già individuati nel vecchio Codice e, dall’altro, di codificare quei principi di matrice giurisprudenziale e eurounitaria che costituiscono il fondamento dei rapporti tra le PP.AA., gli operatori economici e ogni altro soggetto coinvolto nel mercato dei contratti pubblici.

  • Principio del risultato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; Il principio della concorrenza è quindi subordinato ad altri obiettivi La concorrenza tra gli OE è funzionale a conseguire il miglior risultato. Il principio del risultato è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
  • Principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
  • Principio dell’accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Ma il decreto stabilisce anche altri principi da seguire nell’ambito di un contratto di appalto:

  • nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento;

  • in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

  • le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;

  • nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso;

  • se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale);

  • i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

  • al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.