In attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 31 marzo 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Serie Generale n. 77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) il D.Lgs. n. 36/2023 che riforma il Codice dei contratti pubblici, contenuto nel D.Lgs n. 50/2016.

La struttura del nuoco Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice contiene un numero di articoli pressoché analogo al vecchio (riducendone i commi) ed una serie di Allegati tra cui quello contenente le c.d. “definizioni” (Allegato I.1) che il vecchio Codice disciplina all’art. 3. Il nuovo Codice si presenta anche come il primo testo unico auto applicativo, essendo già incorporata nei suoi allegati la normativa di dettaglio di natura regolamentare. La scrittura del Codice è uniforme ed organica essendo coerente con le linee guida ANAC. Il testo è costituito da 229 articoli e 5 libri.

Libro primo: “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione”

Parte I: “Dei principi”

Titolo I – Principi generali. Articoli 1-12

Titolo 2 – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento. Articoli 13-18

Parte II: “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”

Articoli 19-36

Parte III: “Della programmazione”

Articoli 37-40

Parte IV: “Della progettazione”

Articoli 41- 47

Libro secondo: “Dell’appalto”

Parte I: “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”

Articoli 48-55

Parte II: “Degli istituti e delle clausole comuni”

Articoli 56-61

Parte III: “Dei soggetti”

Titolo I – Le stazioni appaltanti. Articoli 62-64

Titolo II – Gli operatori economici. Articoli 65-69

Parte IV: “Delle procedure di scelta del contraente”

Articoli 70-76

Parte V: “Dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente”

Titolo I – Gli atti preparatori. Articoli 77-82

Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti. Articoli 83-90

Titolo III – La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte. Articoli 91-92

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
Capo I – Le commissioni giudicatrici. Articolo 93
Capo II – I requisiti di ordine generale. Articoli 94-98
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara. Articoli 99-106

 

Titolo V – La selezione delle offerte. Articoli 107-112

Parte VI: “Dell’esecuzione”

Articoli 113-126

Parte VII: “Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari”

Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati Articoli 127-128

Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari. Articoli 129-131

Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali. Articoli 132-134

Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo. Articolo 135

Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati. Articoli 136-139

Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. Articolo 140

Libro terzo: “Dell’appalto nei settori speciali”

Parte I: “Disposizioni generali”

Articoli 141-152

Parte II: “Delle procedure di scelta del contraente”

Articoli 153-158

Parte III: “Dei bandi, degli avvisi e degli inviti”

Articoli 159-166

Parte IV: “Della selezione dei partecipanti e delle offerte”

Articoli 167-173

Libro quarto: “Del partenariato pubblico privato e delle concessioni”

Parte I: “Disposizioni generali”

Articoli 174-175

Parte II: “Dei contratti di concessione”

Titolo I – L’ambito di applicazione e i principi generali. Articoli 176-181

 

Titolo II – L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali. Articoli 182-187

 

Titolo III – L’esecuzione delle concessioni. Articoli 188-192

 

Titolo IV – La finanza di progetto. Articoli 193-195

Parte III: “Della locazione finanziaria”

Articolo 196

Parte IV: “Del contratto di disponibilità”

Articolo 197

Parte V: “Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato”

Articoli 198-202

Parte VI: “Dei servizi globali”

Articoli 203-208

Libro quinto: “Del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie”

Parte I: “Del contenzioso”

Articoli 174-175

Titolo I – I ricorsi giurisdizionali. Articolo 209

Titolo II – I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Articoli 210-220

Parte II: “Della governance”

Articolo 221-223

Parte III: “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni”

Articolo 224-229

Entrata in vigore e periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023

Il nuovo codice appalti prevede uno specifico periodo transitorio fino alla fine dell’anno, in cui si vedranno coesistere diverse norme.

L’art. 225 del nuovo codice appalti, al comma 8, specifica che per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) si applicano anche dopo il 1 luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023, nonchè le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piani nazionale integrato per l’energia e il clima 2030.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal primo luglio, le disposizioni del dlgs 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso si intendono:

  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

  • per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

  • per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

  • il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

  • l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

  • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

  • l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;

  • il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. Nello specifico, restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del dlgs 50/2016:

  • art. 70 – avvisi di pre-informazione;

  • art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;

  • art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell’art.73);

  • art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;

  • art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Acquistano efficacia dal primo gennaio 2024 i seguenti articoli del dlgs 36/2023:

  • art. 27 – pubblicità legale degli atti;

  • art. 81 – avvisi di pre-informazione;

  • art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;

  • art. 84 – pubblicazione a livello europeo;

  • art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

Le disposizioni del d.lgs 50/2016 saranno applicate in via transitoria fino al 31.12.2023 per lo svolgimento di specifiche attività, contenute nei seguenti articoli:

  • art. 21, comma 7- programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;

  • art. 29 – principi in materia di trasparenza;

  • art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

  • art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;

  • art. 44 – digitalizzazione delle procedure;

  • art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;

  • art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;

  • art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

  • art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;

  • art. 81 – documentazione di gara;

  • art. 85 – documento di gara unico europeo;

  • art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario);

  • art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);

  • articolo 213, commi 8, 9 e 10 – autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);

  • articolo 214, comma 6 – ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Le attività interessate sono:

  1. redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

  2. trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

  3. accesso alla documentazione di gara;

  4. presentazione del documento di gara unico europeo;

  5. presentazione delle offerte;

  6. apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

  7. controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Dal primo gennaio 2024 acquistano efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del nuovo codice:

  • articolo 19 – principi e diritti digitali;

  • articolo 20 – principi in materia di trasparenza;

  • articolo 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;

  • articolo 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);

  • articolo 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici;

  • articolo 24 – fascicolo virtuale dell’operatore economico;

  • articolo 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale;

  • articolo 26 – regole tecniche;

  • articolo 27 – pubblicità legale degli atti;

  • articolo 28 – trasparenza dei contratti pubblici;

  • articolo 29 – regole applicabili alle comunicazioni;

  • articolo 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;

  • articolo 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;

  • articolo 35 – accesso agli atti e riservatezza;

  • articolo 36 – norme procedimentali e processuali in tema di accesso;

  • articolo 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;

  • articolo 81 – avvisi di preinformazione;

  • articolo 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;

  • articolo 84 – pubblicazione a livello europeo;

  • articolo 85 – pubblicazione a livello nazionale;

  • articolo 99 – verifica del possesso dei requisiti;

  • articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – garanzie per la partecipazione alla procedura;

  • articolo 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo;

  • articolo 119, comma 5 – trasmissione del contratto di subappalto alla SA;

  • articolo 224, comma 6 – disposizioni ulteriori.

Il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza dell’allegato II 4 è richiesto dal 1 gennaio 2024. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

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