Cosa sono, cosa coprono e come operano le garanzie

La fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo vedono molte scuole impegnate nel rinnovo della polizza assicurativa integrativa. È per questo motivo che, anche quest'anno, vogliamo dare alcune indicazioni utili al rinnovo delle prossime scadenze assicurative. La stipula della polizza scolastica integrativa è un processo articolato, sia sotto il profilo della selezione, sia sul versante amministrativo, ma, soprattutto, in relazione alla reale protezione del rischio.
Dell'aspetto selettivo ce ne occuperemo in un'altra sezione di questo speciale, in riferimento all'uscita del nuovo Codice del Contratti Pubblici. Soffermiamoci qui sull'aspetto di progettazione del servizio e sulla protezione del rischio. Proprio per la complessità insita nel processo di progettazione, l’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 invita le stazioni appaltanti a dare: “[…] avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.” Questo atteggiamento precauzionale, se da un lato consente alla Pubblica Amministrazione scolastica di limitare il problema delle gare deserte, scarsamente partecipate, dall’altro evita le problematiche connesse all'acquisto di servizi inadeguati, non in linea con le reali esigenze dell'Amministrazione scolastica.

L'infortunio scolastico

Per infortunio scolastico s'intende l’evento lesivo originato durante la presenza in Istituto o in occasione delle attività scolastiche, anche al di fuori dell'edificio scolastico. L'infortunio, per essere considerato tale, deve avere come conseguenza la morte della persona o causare un’invalidità permanente o temporanea, che menomi totalmente o parzialmente la capacità lavorativa. Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.
Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:

Fortuito – Accidentale e involontario. Ad esempio, il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;

Violento – Frutto di un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;

Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico. Ad esempio, l’infarto non può essere considerato un infortunio;

Constatabile oggettivamente – La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è provata dalla certificazione medica.

Al di fuori di questi parametri il danno fisico è assimilabile alla malattia.

L'assicurazione obbligatoria INAIL

È bene ricordare, in premessa, che le scuole godono della copertura assicurativa obbligatoria infortuni, stipulata per Conto dello Stato, dall’INAIL.

L’assicurazione obbligatoria stipulata, per conto dello stato, dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede che il personale scolastico risulti in copertura assicurativa per tutte le attività. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli alunni della scuola dell’infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti solamente durante lo svolgimento di determinate attività, che l'INAIL ritiene pericolose.

La Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003, in applicazione delle attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U., chiarisce come gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria siano assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificassero nel corso delle:

  1. Esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniere effettuate con apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.),

  2. Esperienze di lavoro (alternanza, stage ecc.),

  3. Esperienze tecnico-scientifiche (laboratorio)

  4. Lo svolgimento di attività motoria (palestra)

Conseguentemente, solo quando l'infortunio avviene nel corso delle attività sopra descritte e solo se supera i tre giorni di prognosi, diventa infortunio sul lavoro e lo studente infortunato ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL.

Sulla base del citato quadro normativo, quindi, in tutti gli altri casi di infortunio non c'è copertura assicurativa INAIL. Se, ad esempio, un alunno cadesse e subisse dei danni fisici durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto, oppure durante l’intervallo, questo incidente non sarebbe coperto dall'assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato.

Restano senza copertura, inoltre, le attività effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le gite di istruzione, qualora queste non rivestano carattere di esperienze tecnico-scientifiche. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli infortuni in itinere (tragitto casa scuola e viceversa).

È bene, inoltre, evidenziare che le prestazioni previste, sia per gli operatori scolastici che per gli studenti vittime di infortunio negli ambiti sopra elencati, sono limitate all’indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%, attraverso assegno per l’assistenza personale continuativa ad integrazione della rendita.

La tutela prevede anche il rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici. Al contrario, le prestazioni sanitarie (prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali) le prestazioni protesiche (fornitura di protesi, ortesi e ausili) e le prestazioni riabilitative non sono comprese in quanto erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Le polizze integrative regionali

Come è possibile constatare, la copertura assicurativa prestata dall’INAIL appare largamente insufficiente rispetto alle reali esigenze del comparto scolastico.

Per questo motivo, in alcune regioni (FVG, Lazio, Prov. Aut. Di Trento e Bolzano, Val d’Aosta) i singoli uffici scolastici hanno sottoscritto delle polizze per la copertura degli infortuni. Anche in questo caso, tuttavia, i massimali sottoscritti sono spesso limitati o inadeguati alle reali necessità, oltre a essere gravati da franchigie e/o scoperti.

Infatti, anche in presenza di polizze “regionali”, il MIUR, in più di un’occasione, ha invitato caldamente le scuole alla stipula di una copertura integrativa.

Le polizze integrative scolastiche

Nel corso degli anni, il problema assicurativo nella scuola è divenuto progressivamente più complesso. La sola assicurazione obbligatoria, alla luce della costante introduzione di attività specifiche e differenziate, risulta troppo spesso limitata rispetto alle reali necessità del moderno Istituto scolastico.

Modalità didattiche innovative, come ad esempio l'Alternanza scuola-lavoro (PCTO), che coniugano le conoscenze acquisite a scuola con l'esperienza pratica all'interno delle Aziende, se, da un lato, arricchiscono la formazione e orientano il percorso di studio, dall'altro ampliano lo spettro di rischio a cui sono sottoposti gli studenti.

Non a caso, negli ultimi mesi, i Ministeri del lavoro e dell'istruzione hanno creato un tavolo tecnico proprio per dibattere di quest'argomento e valutare l'ampliamento delle attuali soluzioni assicurative obbligatorie.

Ma questo non è l'unico caso. Gli alunni della scuola dell'infanzia (3-6 anni) sono esclusi da qualsiasi tutela assicurativa obbligatoria. Gli studenti, di ogni ordine e grado, sono, inoltre, esclusi dalla copertura in itinere.

Un capitolo a parte meritano i viaggi di istruzione. Al riguardo l'INAIL prevede la tutela esclusivamente quando i viaggi di istruzione o di integrazione siano finalizzati alla preparazione di indirizzo, o possano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro. Solo in questi casi potranno rientrare nel novero delle attività protette.

Com'è facilmente verificabile, gli ambiti potenzialmente privi di assicurazione obbligatoria sono molti, ferme restando le limitazioni previste dalla stessa tutela obbligatoria.

Balza subito agli occhi, quindi, la necessità di una polizza integrativa che tuteli da un lato il soggetto infortunato dal danno subito e dall'altro l'Amministrazione scolastica dal rischio di rivalsa.

Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.), tuttavia, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, peculiari del settore di riferimento.

Le migliori polizze scolastiche integrative prevedono la tutela nel corso di tutte le attività, senza limitazioni di tempi, o di spazi. Studenti e operatori sono, quindi, assicurati durante tutto il tempo in cui sono presenti all'interno della scuola durante qualsiasi attività. Ma le coperture si estendono anche all'itinere, ai viaggi di istruzione o alle uscite didattiche. Le tutele prevedono anche i trasferimenti e l'alternanza scuola-lavoro. Le soluzioni più avanzate prevedono, inoltre, l'operatività a primo rischio, ovvero indipendentemente dall'assicurazione obbligatoria o da altre eventuali forme assicurative private, stipulate dalle famiglie.

In questo senso, più che parlare di una polizza integrativa, possiamo affermare che le assicurazioni scolastiche sono sostitutive delle tutele esistenti.

In conclusione, appare evidente come, per la scuola, sia più che auspicabile ricorrere a contratti assicurativi integrativi per la copertura dei rischi, anche, o soprattutto, per quei rami non tutelati e per cui non esista obbligo. Un’adeguata copertura, infatti, riduce il rischio di contenzioso.

Ma prima di tutto è, tuttavia, necessaria una precisa valutazione dei rischi reali a cui è esposto l'Istituto e di quali coperture risultino più adeguate a garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale.

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