Dagli anni '80 del secolo scorso, ai giorni nostri, com'è cambiata l'assicurazione nella scuola
Cos'è l'assicurazione scolastica?
Posta in questo modo la domanda potrebbe sembrare banale o retorica, soprattutto per gli addetti ai lavori della scuola, eppure non è così.
Quando parliamo di assicurazione, la maggior parte delle persone entra in un ambito confuso, non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole.
Per qualcuno l'assicurazione è un tema ostico, al limite dell'incomprensibile, denso di regole specifiche, troppo spesso misteriose. Se prendiamo ad esempio l'assicurazione dell'autovettura, nella stragrande maggioranza dei casi questa è vissuta come un "balzello", che, oltre ad essere imposto, nella maggior parte dei casi non risarcisce adeguatamente. Le frasi fatte, legate all'assicurazione, che sentiamo spesso utilizzare sono: "Il premio è sempre troppo caro" e "L'assicurazione non paga mai il reale valore del danno".
Lo stesso approccio, spesso, vale anche per l'assicurazione scolastica. L'obbligo formativo in Italia è un diritto dovere. Gli oneri legati all'obbligo sono prevalentemente a carico dello Stato, perché, quindi, viene richiesto il pagamento di una polizza assicurativa? Cosa copre realmente la polizza sottoscritta dalla scuola e perché è così importante?
Cerchiamo, quindi, di fare qualche approfondimento.
L'assicurazione obbligatoria
La tutela della salute della persona e soprattutto degli studenti, è l'aspetto che maggiormente catalizza l'attenzione, non solo delle famiglie, ma anche dell'opinione pubblica.
Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell'infortunato.
Per questo motivo, fin dalla metà degli anni '60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. I dipendenti della scuola e gli studenti, in caso di infortunio, sono quindi tutelati gratuitamente dall'INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato.
Tuttavia, se per i dipendenti della scuola la tutela assicurativa è integrale, in quanto dipendenti a tutti gli effetti, non è così per gli alunni, che sono considerati come facenti parte di una particolare categoria di "lavoratori". Per loro la tutela assicurativa operata dall'INAIL è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi.
Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele si riducono quindi unicamente alla morte e all'invalidità permanente e, in quest'ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi punti.
La polizza assicurativa integrativa
Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie, unitamente all'accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse nella scuola le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico ha quindi iniziato a stipulare con le Compagnie assicurative private polizze che "integrano" le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Inizialmente le polizze prevedevano unicamente estensioni nel ramo infortuni riducendo progressivamente le franchigie e prevedendo gradualmente il pagamento delle spese mediche. Col passare del tempo, alle spese mediche si sono aggiunti i danni ai denti, le diarie da gesso e i trattamenti riabilitativi anche effettuati in strutture private.
Negli anni '90 e soprattutto all'inizio del nuovo millennio, con l'introduzione dell'autonomia scolastica si sono aggiunti rami diversi e più specifici, tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
La Responsabilità Civile
Al ramo Infortunio, che tutela il danno fisico, s'è parallelamente aggiunto il ramo di Responsabilità Civile.
La Responsabilità Civile, tra tutti i rami danni, è certamente il più rilevante. Se un alunno, un docente o l'Istituto scolastico stesso, causassero un danno, chi è tenuto a risarcirlo?
L'assicurazione della Responsabilità Civile tutela i risarcimenti economici derivanti da eventi commessi direttamente, con colpa o dolo dell'assicurato, anche in assenza di infortunio.
La cronaca riporta quasi quotidianamente casi di questo tipo: dalla mancata o carente vigilanza sugli alunni, ai danni provocati da strutture pericolanti e non manutenute, dagli atti vandalici compiuti dagli studenti, all'organizzazione degli stage.
È bene evidenziare che non esistono coperture assicurative pubbliche in questi casi. L'amministrazione pubblica tutela il dipendente, in caso di danno, ma solo a fronte di colpa lieve e comunque, spesso, dopo intricati processi amministrativi o legali.
Attualmente non esistono dati economici precisi in merito ai danni risarciti nel ramo di Responsabilità Civile dalle Compagnie assicuratrici operanti nell'ambito scolastico, tuttavia, è pensabile che un dato verosimile possa contemplare milioni di euro.
Gli altri rami assicurativi
L'evoluzione dell'offerta didattica introdotta nella scuola nel corso degli ultimi decenni, ha aperto nuovi, e più complessi, scenari di rischio. A quest'aspetto, già importante di per sé, va aggiunta l'aumentata sensibilità nei confronti della scuola da parte delle famiglie e della società civile. Da ultimo, l'evoluzione del quadro normativo ha introdotto nuove regole e nuovi doveri a tutela dei singoli e della comunità. Tutto questo s'è tradotto nella crescente necessità di adeguamento delle garanzie assicurative del comparto scolastico.
Negli anni sono state introdotte coperture specifiche legate ai viaggi di istruzione (ramo di Assistenza) o alle controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale che di fronte ad un giudice (ramo di Tutela Legale). Anche il crescente utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali all'interno della scuola ha evidenziato la necessità di tutela del patrimonio scolastico. Il PNRR, successivo alla pandemia del 2020, porterà nella scuola investimenti per 2,1 miliardi di euro. Tutto questo patrimonio dovrà essere "tutelato" con programmi assicurativi adeguati (ramo Property). L'adeguamento normativo impone, inoltre, l'obbligo assicurativo per alcune nuove tecnologie. Dal gennaio 2021 i velivoli privi di pilota e comandati a distanza, generalmente definiti Droni, sempre più utilizzati nelle scuole superiori per attività didattiche, devono essere assicurati con polizze specifiche (ramo Aviation). A queste tutele vanno aggiunte quelle specifiche, già obbligatorie per legge, relative agli autoveicoli, ove esistenti (ramo RCAuto), o ai natanti (ramo Navale).
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