E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto.
Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice?
No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 4/2011). Sono invece sottoposte alla disciplina della tracciabilità le acquisizioni di beni e servizi effettuati dal responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia, qualora si configurino come appalti.
Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l’obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6). Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.
Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
No, gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.12).
Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità?
No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 8).
Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.
La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato IIB del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto (vedi determinazione n. 4/2011).
Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?
Sì. Vedi, al riguardo, la determinazione 4/2011 al par. 6.3. Pertanto Dal 2 maggio 2011, l’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico (cfr. comunicato del Presidente del 2 maggio 2011). In particolare, per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ed i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di qualunque importo, nonché per gli altri contratti esclusi del tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice di importo inferiore o uguale a 150.000 euro e per i contratti affidati direttamente dagli enti aggiudicatori o dai concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni oppure richiedere fino a due carnet di CIG. Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal rilascio, contiene 50 codici GIG che possono essere immediatamente utilizzati. I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all’Autorità non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.
Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
Sì. L’obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva2004/17/CE e dal Codice nella parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di attività inerenti tali settori (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.8).
Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
Sì. I cottimi fiduciari di cui all’articolo 125 del Codice sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.
E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
Sì, anche questa fattispecie è soggetta all’obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all’Avcp (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).