Una Asl indiceva una gara per l’affidamento di un servizio. La commissione giudicatrice, dopo la prima seduta dedicata all’esame della documentazione amministrativa, mutava (erano stati sostituiti due dei tre originari componenti). Una delle imprese partecipanti, poi esclusa, proponeva ricorso al TAR fondandolo sul principio della immutabilità del seggio di gara. Il TAR respingeva il ricorso.

La ditta, allora, proponeva appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 569 del 26 gennaio 2018, della III Sezione, confermava la decisione gravata.

Il Consiglio di Stato, infatti, hanno rilevato che  il seggio di gara aveva modificato la sua composizione solamente con riferimento alla prima seduta, dedicata alla verifica della documentazione amministrativa, mentre in tutte le ulteriori fasi di valutazione delle offerte e di verifica della anomalia aveva mantenuto la stessa e costante composizione.

Hanno aggiunto, in ciò seguendo il ragionamento svolto dai colleghi del TAR, che l’attività di verifica della documentazione, in quanto non implicante valutazioni tecnico-discrezionali, ma costituente una sotto-fase della procedura distinta da quella propriamente destinata alla delibazione delle offerte, può essere svolta anche da un seggio diverso da quello incaricato della delibazione delle offerte, così come – del resto – da un organo monocratico (il Rup).