Per la piena conoscenza degli atti di gara da parte di un’impresa è [...] sufficiente che alla seduta della commissione giudicatrice sia presente un soggetto che - a prescindere dal conferimento di specifica e valida delega ovvero dal esercitare una specifica carica sociale - si qualifichi come rappresentante della stessa e, in conseguenza, venga indicato così nel relativo verbale. Ciò perché in tale veste egli ha comunque la possibilità di presentare osservazioni, contestazioni, o comunque di far luogo a specifiche iniziative a tutela delle ragioni dell’impresa a fronte delle specifiche determinazioni assunte dall’organo di gara.
È questo il principio del Consiglio di Stato richiamato nella sentenza del Tar Basilicata, Potenza, Sezione I del 16 giugno 2015 n. 315 sulla cui base è stato rigettato, in quanto tardivo, il ricorso di una Società (capogruppo mandataria dell'A.T.I.) che chiedeva l’annullamento del provvedimento (e di ogni atto con esso connesso) dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza con cui veniva affidata la fornitura di fili per sutura ad un'altra società.
In particolare, stando alla legge, art. 120, n. 5, c.p.a., il termine per proporre ricorso avverso gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi e forniture è di trenta giorni, che decorrono dalla comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti).
Tuttavia, nell’interpretazione dell’art. 79 (cit.), il giudice potentino si è appunto uniformato alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ritiene che il suddetto articolo non prevede forme di comunicazione esclusive e tassative. Quindi anche forme diverse da quelle indicate dal legislatore, che siano idonee a far avere “piena conoscenza dell’atto”, sono valide ai fini dell’impugnazione con la conseguenza che è sufficiente la presenza, alla seduta della commissione giudicatrice, di un soggetto che semplicemente si qualifichi come rappresentante della stessa e che così venga indicato nel verbale.
Nella vicenda in esame, infatti, la comunicazione dell’esclusione dell’A.T.I. dalla gara è avvenuta nel corso di una seduta pubblica alla quale hanno partecipato l’amministratore unico e un procuratore che si sono qualificati come rappresentanti dell’A.T.I. Per il Collegio è stato questo il momento in cui la ricorrente ha avuto “piena conoscenza” dell’esclusione dalla gara.
Tar Basilicata, Potenza, Sezione I del 16 giugno 2015 n. 315