Anche quest’anno come per gli anni passati alcune istituzioni scolastiche possono trovarsi in una situazione di dimensionamento della rete scolastica. In materia di programmazione della rete scolastica è opportuno sottolineare come il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 stabilisca criteri e norme per il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Nell’articolo 138 si stabilisce che alle Regioni, ai sensi dell’articolo 118, comma secondo della Costituzione sono delegate le seguenti funzioni amministrative:
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la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
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la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
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la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.
Nell’articolo 139 vengono definite le prerogative delle Province e dei Comuni, intesi come enti di pari dignità, distinti funzionalmente e non gerarchicamente. Si afferma che, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
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l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
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la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
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i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
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il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.
Oltre ai dispositivi citati, occorre tener conto del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 64 che detta disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome all’interno di un piano triennale di rientro della spesa pubblica e il Decreto Legge n. 154 del 7 ottobre 2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 189 del 4 dicembre 2009 che tratta le problematiche del dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio.
Le Istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di dimensionamento possono ricadere nelle seguenti fattispecie:
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nuova entità scolastica per unificazione orizzontale, ossia quando due o più Istituzioni scolastiche dello stesso grado vengono sciolte e cessano la loro esistenza formando una nuova Istituzione scolastica;
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nuova entità scolastica per unificazione verticale, ossia quando due o più Istituzioni scolastiche di grado diverso vengono sciolte e formano un Istituto Comprensivo con scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
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nuova entità scolastica per nuovi indirizzi abbinati all’istituzione scolastica, ossia quando ad un istituto tecnico, professionale, liceo vengono abbinati delle sezioni di altro profilo per cui diviene un Istituto superiore con diverso codice meccanografico
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incorporazione, tra due o più Istituzioni scolastiche dello stesso o di grado diverso: l’Istituzione scolastica “incorporante” conserva la propria autonomia e continua ad esistere, (ad esempio un Istituto Comprensivo già esistente, che modifica sia la denominazione che l’indirizzo, ma conserva il proprio codice meccanografico) mentre l’Istituzione scolastica “incorporata” si estingue. Non vi è pertanto la costituzione di una nuova Istituzione scolastica, ma soltanto la concentrazione dei patrimoni di più Istituzioni scolastiche presso una di esse.
Si precisa che l’Istituzione scolastica che cambia il codice meccanografico, ancorchè senza cambiamenti di struttura giuridica, al fine degli adempimenti amministrativo/contabili a cui provvedere, è equiparata ad una nuova Istituzione.