Si ricorda che in base all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 33/2013 occorre rispondere alle istanze di accesso entro 30 giorni con un provvedimento espresso.
Occorre ricordare le eventuali conseguenze derivanti dalla comunicazione di rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato. Ad esempio, Se i dati o documenti richiesti contengono dati personali di terzi, si deve aprire una parentesi del procedimento, informarli consentendo loro di presentare una motivata opposizione. Questa opposizione non è vincolante, ma è solo un elemento della valutazione sull'accoglimento o rigetto della richiesta.
A fronte di un rigetto per tutela della riservatezza del soggetto controinteressato, il richiedente potrà chiedere il riesame al RPCT, che deve acquisire un preventivo parere del Garante della privacy. Infatti, la norma prevede espressamente che “il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni” (art. 5, c. 7, D. Lgs. 33/2013).
Occorre ricordare tuttavia che le pubbliche amministratizioni possono negare l'accesso per motivi di privacy solo se c'è un “concreto” pregiudizio per i terzi. Non basta che i terzi siano nominati (circolare 2/2017). Il Responsabile P.C.T., nel caso degli Istituti scolastici, è il Direttore Generale dell’U.S.R. di competenza.