(Documento del 15 maggio) Ai sensi del comma 1, art. 17 del D.L.gs n. 62/2017, il Documento del Consiglio di classe, elaborato dallo stesso entro il 15 maggio, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di va lutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cit tadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, nel quale il Garante fa presente che “sono state rilevate, nel recente passato, alcune criticità in relazione alle modalità di redazione del c.d. documento del 15 mag gio, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che sovente hanno dato luogo a indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite Ia rete internet, da parte di numerose istituzioni scolastiche” e fornisce “specifiche indicazioni sulla corretta redazione, sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del richiamato documento del 15 maggio”, affermando in proposito che: “Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4,comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20,21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari). Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessita di fornire alia commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza i1 percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Lo stesso dato normative, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva della necessaria fondamento normative la diffusione di un documento così redatto.” Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, previsti dal D.L.gs. 15 aprile 2005, n. 77 e ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, dall’art. 1, co. 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione tiene conto del documento nell’espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 37 del 2019, nonché nella predisposizione della seconda parte della seconda prova da parte delle commissioni operanti presso gli istituti professionali. Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, compe tenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il documento del consiglio di classe predisposto direttamente dall’isti tuzione formativa farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.