Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009,n. 122, “ai fini della validità dell’anno scola stico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Richiamiamo in proposito, nel seguito, i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011, n. 20.
A) Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (C.M. 4/03/2011, n. 20) Il comma 7 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122 avente per oggetto il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, circa la validità dell’anno scolastico ai f ini della valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, cita testualmente: “7. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequen za di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, com porta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. La nota n. 7736 del 27/10/2010 ha successivamente chiarito che i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa e che seguono momen ti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. Un ulteriore interessante chiarimento in merito è stato dato dalla Nota Ministeriale n. 1000 del 22/02/2012 che nel seguito riportiamo: “il comma 3, (del D.L.vo n. 297/1994) stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Il comma 3, stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99). Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all’atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L’eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici. Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza mag giore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valu tare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati. In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.” Il riferimento della norma alla frequenza “di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” per la validità dell’an no scolastico, tenendo presente la varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, ha prodotto non poche perplessità da parte delle Istituzioni scolastiche sul calcolo del numero minimo di ore di frequenza utili a rendere valido l’anno scolastico. Ciò ha reso necessario da parte del MIUR l’emanazione della C.M. 4/03/2011, n. 20 al fine di fornire utili indicazioni per una corretta applicazione della norma in parola, tenendo presente che poiché la disposizione era già prevista per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (cfr art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 59/2004) i chiarimenti forniti valgono per gli studenti di tutta la Scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado. È da chiarire subito che la finalità di questa norma di carattere “restrittivo” o, peggio ancora, “punitivo”, bensì quella di incentivare la massima presenza a scuola degli studenti al fine di fornire ai Docenti la maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti da parte degli stessi. Tant’è che anche le deroghe consentite sono consentite purché non si pregiudichi la possibilità di una giusta e coerente valutazione degli studenti. L’art. 2, comma 10, per a scuola primaria e l’art. 14, comma 7, per la scuola secondaria prevedono entrambi, come abbiamo visto, il riferimento esplicito al monte ore annuale personalizzato per il calcolo del numero minimo di ore di presenza a scuola utile per la validità dell’anno scolastico. Ora è importante chiarire che ad interpretazione del MIUR il monte ore annuale è da intendersi l’orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Pertanto, alla luce di tale interpretazione, a riferimento per il calcolo di cui si parla non deve essere assolu tamente preso il numero di giorni di lezione previsto dal calendario regionale per l’anno scolastico. Come termine di riferimento per il calcolo deve essere invece assunto: 1. per la scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale stabilito dal relativo nuovo assetto ordinamentale così come definito dall’art. 5 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89; 2. per la scuola secondaria di secondo grado il monte ore annuale previsto dagli specifici piani di studio propri di cia scun percorso del nuovo o del vecchio ordinamento presenti nelle diverse tipologie di Istituzioni scolastiche. Pertanto le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno preliminarmente defi nire il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso ed assumere tale monte ore per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico, assumendo come orario di riferimento quello curriculare obbligatorio. E poiché comunque la personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nell’ambito degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 275/1999 recante il Regolamento per l’autonomia scolastica, devono sempre rientrare nel monte ore annuo del curricolo scolastico di ogni studente tutte le attività che si svolgono nel rispetto della normativa citata ma che sono oggetto di valutazione intermedia e finale da parte dei Consigli di classe. Pertanto possiamo riassumere genericamente il monte ore annuo per la Scuola secondaria come nel seguito indicato. B) Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado Per la scuola secondaria di secondo grado il monte ore annuale è stabilito dagli specifici piani di studio propri di ciascun percorso del nuovo o del vecchio ordinamento presenti nelle diverse tipologie di Istituzioni scolastiche. Tenendo presenti detti ordinamenti riportiamo nella tabella che segue il monte ore annuale obbligatorio per ciascun tipo di scuola e per ciascuna classe e il relativo numero minimo di presenza a scuola da parte degli alunni per la validità dell’anno scolastico:
LICEI (D.P.R. 15/03/2010, N. 89) |
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LICEO ARTISTICO (tutti gli indirizzi) |
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Classi |
Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento |
Calcolo |
Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico |
1a - 2a |
1122 |
¾ x 1122 = 841,50 |
842 |
3a - 4a - 5a |
1155 |
¾ x 1155 = 866,25 |
866 |
LICEO CLASSICO |
|||
1a - 2a |
891 |
¾ x 891 = 668,25 |
668 |
3a - 4a - 5a |
1023 |
¾ x 1023 = 767,25 |
767 |
LICEO LINGUISTICO |
|||
1a - 2a |
891 |
¾ x 891 = 668,25 |
668 |
3a - 4a - 5a |
990 |
¾ x 990 = 742,50 |
743 |
LICEO MUSICALE E COREUTICO (tutte le sezioni) |
|||
1a - 2a - 3a - 4a - 5a |
1056 |
¾ x 1056 = 792 |
792 |
LICEO SCIENTIFICO (compresa opzioe scienze applicate) |
|||
1a - 2a |
891 |
¾ x 891 = 668,25 |
668 |
3a - 4a - 5a |
990 |
¾ x 990 = 742,50 |
743 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE (compresa opzione economico-sociale) |
|||
1a - 2a |
891 |
¾ x 891 = 668,25 |
668 |
3a - 4a - 5a |
990 |
¾ x 990 = 742,50 |
743 |
Alla luce di quanto sopra le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno preli minarmente definire il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso ed assumere tale monte ore per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico, assumendo come orario di riferimento quello curriculare obbligatorio.
É comunque da tener presente sempre che la personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nell’ambito degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 275/1999 recante il Regolamento per l’autonomia scolastica, per cui devono sempre rientrare nel monte ore annuo del curricolo scolastico di ogni studente tutte le attività che si svolgono nel rispetto della norma tiva citata, purché esse siano oggetto di valutazione intermedia e finale da parte dei Consigli di classe. C) Le deroghe Un discorso a parte meritano le deroghe concesse dalla norma citata ai limiti richiesti. La norma infatti, come abbiamo visto, concede deroghe a tali limiti per assenze documentate e continuative, ma a condizione che le assenze non pregiu dichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni i interessati. Ora l’Organo di massima competenza didattica è il Collegio dei Docenti. Pertanto la C.M. assegna al Collegio dei do centi il compito di definire i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati per la concessione della deroga al limite minimo delle assenze permesse. Sarà quindi il Consiglio di classe, come organo competente alla valutazione degli apprendimenti, che, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, dovrà verificare: se il singolo alunno ha superato il limite massimo di assenze consentito; in caso affermativo, se le assenze effettuate oltre il limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti; se le assenze effettuate, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscono di procedere alla fase valutativa in quanto la insufficiente permanenza a scuola degli alunni interessati non fornisce elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti degli stessi. A solo titolo indicativo e sempre nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche la più volte citata C.M. n. 20/2011 ritiene possano rientrare fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: • gravi motivi di salute adeguatamente documentati; • terapie e/o cure programmate; • donazioni di sangue; • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di ri poso (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). D) La comunicazione agli studenti e alle famiglie In relazione alla validità dell’anno scolastico rispetto al numero di assenze effettuate dagli alunni, le istituzioni scolasti che sono tenute a: comunicare, all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato; comunicare, all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico; pubblicare all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti; dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna Istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata la conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate; definire, per l’anno scolastico in corso la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella presente nota, nella propria autonomia organizzativa, modalità e tempi di comunicazione alle famiglie. Resta inteso ovviamente che, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. Conseguentemente di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame il Consiglio di classe ne dà atto mediante redazione di apposito verbale.
E) La pratica sportiva agonistica Il limite massimo di assenza consentito per la validità dell’anno scolastico tocca molto da vicino il caso di alunni che svolgono la pratica sportiva a livello agonistico. A tale questione è stato dato un chiarimento con la Nota ministeriale 2/03/2011, prot. 2065 - D.P.R. 22.6.2009, n. 122 - Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica. La Nota risponde ad una precisa richiesta in tal senso posta dal Presidente del CONI e afferma che le norme circa la validità dell’anno scolastico in relazione al numero delle assenze effettuate non costituiscono “un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica. Sono infatti previste delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno deter minato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei consigli di classe, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni. Questo principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell’On. Di Centa nella seduta della Commissione cultura del 9 novembre 2010. La circostanza che nella ri sposta di cui trattasi sia stato fatto riferimento agli “studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico” va riferita allo specifico tema sollevato dall’Onorevole interrogante ma è anche espressione di un orientamento generale che non può non coinvolgere tutte le discipline sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla cresci ta della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse”.
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. AI riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Nell’ambito delle misure di sistema promosse in appli cazione dell’art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. CM n. 3 del 17/03/2016).