Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Esiste anche un secondo grado del procedimento di impugnazione, nel quale è attribuito al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato, decidere in via definitiva sui reclami proposti nel termine di 15 giorni dalla decisione dell’organo di garanzia interno. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'USR o da un suo delegato. Per la scuola media, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Ovviamente, in alternativa ai ricorsi sopramenzionati, è anche possibile la tutela giurisdizionale avanti alla giustizia amministrativa.