L'art. 53 c. 1 del CCNL 29/11/2007 come novellato dall'art.41 del CCNL 19/4/2019 prevede  la predisposizione del piano dell'attività del personale ATA: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.

Nella redazione del piano delle attività il Direttore SGA, dovrà tener conto degli obiettivi da raggiungere nell'attività di gestione dei servizi generali amministrativo-contabili che possono essere individuati nei seguenti:

  • Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi;

  • Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell'utenza interna/esterna;

  • Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse;

  • Individuare l'equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;

  • Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;

  • Contribuire alla determinazione di un "clima" che tenda al rispetto della norma e della legalità;

  • Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.

Nella redazione del piano delle attività il Direttore SGA dovrà altresì tenere conto delle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico. La direttive di massima costituiscono una specie di linee guida, in cui sono prefissati gli obiettivi lavorativi che il direttore deve garantire. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti proprio in base alla direttive predisposta dal dirigente scolastico.

Spetta al DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità  ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’offerta formativa”. Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell'ufficio di segreteria, il Direttore SGA terrà conto delle attribuzioni previste dal CCNL  29/11/2007. Il Dirigente scolastico verificata la congruenza del piano delle attività rispetto al PTOF ed espletate le procedure di confronto sindacale adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA.

Orario di servizio

Nella predisposizione del piano delle attività è quanto mai strategico definire l'orario individuale di lavoro del personale dipendente in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi  delineati nel PTOF.

In coerenza con le disposizioni di cui al art. 51 del C.C.N.L. 2006/2009, per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell'Istituzione possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro:

  • orario di lavoro ordinario

  • orario di lavoro flessibile

  • orario plurisettimanale

  • turnazione

L'articolazione dell'orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base delle richieste del personale, che varrà per l'intero anno scolastico.

A) Orario di lavoro ordinaria

L'orario di lavoro ordinario di tutto il personale Ata è costituito da 36 ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola. Di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

B) Orario di lavoro flessibile

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura all'utenza. Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo:

  • le necessità connesse piano dell'offerta formativa,

  • la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza,

  • l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.

Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale.

C) Orario Plurisettimanale

La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si prevede un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità dei personale coinvolto.

Devono essere osservati i seguenti criteri:

  • il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative;

  • i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico;

nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative.

C) Turnazione

Per il personale collaboratore scolastico il ricorso alla turnazione (prestazione di lavoro pomeridiana dalle 14.00 alle 20.00, in alternativa a quella antimeridiana) può essere effettuato giornalmente se non è possibile garantire il necessario servizio di vigilanza e di pulizia adottando altri modelli orari.

Orario di lavoro degli assistenti tecnici

L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato sulla base delle necessità prospettate dai docenti responsabili di laboratorio nel seguente modo:

  • assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente;

  • manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni;

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori o uffici di loro competenza.

Assegnazione alle sedi

La contrattazione di scuola stabilisce i criteri di assegnazione del personale alle diverse sedi di cui è composta l'istituzione scolastica (sedi staccate, plessi, ecc). Il dsga nella sua proposta deve tener conto dei criteri generali stabiliti nella contrattazione d’istituto, tali criteri possono essere:

  • compiti da svolgere;

  • anzianità;

  • continuità nel plesso;

  • esigenze tutelate da leggi (ad es. maternità e congedi parentali, disabilità, studenti lavoratori).

  • eventuali altre esigenze.

L'assegnazione degli assistenti tecnici deve tener conto della corrispondenza area/laboratori.

Assegnazione ai vari compiti

Attraverso la contrattazione si regolano gli aspetti più specifici del lavoro svolto dalle diverse figure professionali. Il contratto di scuola è lo strumento che definisce i criteri in base ai quali il personale dei vari profili viene assegnato alle aree amministrative, ai laboratori, alle aree di lavoro ecc. anche con la possibilità di ruotare nelle varie mansioni:

  • per esigenze di servizio;

  • per garantire pari opportunità di formazione e sviluppo professionale e per evitare che sempre gli stessi vengano destinati ai compiti più noiosi o pesanti.

Il piano di lavoro del personale ATA deve conciliare interessi diversi:

  • di chi vuole restare dov'è;

  • di chi vuole cambiare (mobilità interna);

  • del servizio da assicurare;

  • della professionalità acquisita attraverso attività di formazione specifica.

Assegnazione degli incarichi specifici

Gli incarichi specifici comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste nel profilo, lo svolgimento di compiti complessi o disagiati.

L'individuazione degli incarichi spetta al DSGA all'interno del piano delle attività. L'assegnazione è fatta dal dirigente scolastico in base a criteri stabiliti dal contratto di istituto che devono essere oggettivi, trasparenti e verificabili. Il contratto di scuola stabilisce l'ammontare dei compensi economici per i singoli incarichi nell'ambito delle risorse assegnate alla scuola.

Il contratto di scuola, inoltre, può regolare:

  • il numero di incarichi in relazione ai vari profili;

  • i criteri di sostituzione di chi non può svolgere l'incarico assegnato e di ripartizione del compenso;

  • i criteri di distribuzione degli incarichi sui vari plessi;

  • il numero complessivo degli incarichi in base alle risorse assegnate.

Nella distribuzione delle risorse va comunque evitato che alcuni profili vengano completamente esclusi.

Attività aggiuntive

È compito del contratto stabilire:

  • i criteri di svolgimento dello straordinario;

  • le attività che comportano intensificazione della prestazione;

  • i criteri con cui individuare il personale che svolge attività aggiuntive, la disponibilità e/o il possesso della professionalità richiesta per il tipo di attività da svolgere;

  • la sede di svolgimento dell'attività.

Il piano di lavoro del personale ATA deve formulare una proposta concreta per tali attività per il personale Ata.

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