Si premette che la predisposizione del piano delle attività del personale ATA non è materia di contrattazione sindacale.
Anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n.75/2017, che ha modificato l'art.40, comma 1, del D.L.vo n.165/2001, sono state confermate le prerogative dei dirigenti quali privati datori di lavoro, nel cui ambito, in particolare, vi rientra la "micro organizzazione" degli uffici e del personale loro assegnato.
L'adozione del piano delle attività del personale ATA, su proposta del Direttore SGA è quindi espressione del potere organizzativo dirigenziale, da ricondurre alla categoria privatistica delle "determinazioni per l'organizzazione degli uffici... e gestione dei rapporti di lavoro..., assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro fatta salva l'informazione ai sindacati" di cui all’ articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 e deve intendersi come atto privatistico gestionale, seppure soggettivamente amministrativo.
Tutto ciò trova conferma nelle nuove relazioni sindacali disciplinate dal CCNL 19/4/2018, da cui si evince il superamento del pregresso art.6 del CCNL 29/11/2007.
Il nuovo CCNL in materia di organizzazione del lavoro del personale ATA è intervenuto apportando modifiche al pregresso art.53 del CCNL 2007, in cui trovava completa disciplina il procedimento di predisposizione del piano di lavoro.
L'art. 41 del nuovo CCNL scuola siglato il 19/04/2018, così disciplina il piano delle attività del personale Ata: “Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 (Modalità di prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”. Il DSGA all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver sentito in apposite riunioni il personale ATA, presenta al Dirigente Scolastico una proposta di piano delle attività”.
A seguito di tale modifica la formulazione del piano di lavoro del personale ATA deve avvenire in “uno specifico incontro” a cui è presente, oltre il DSGA, anche il DS.
La stesura del nuovo testo è più chiara rispetto all’art. 53 comma 1 del contratto precedente, dove la proposta del Dsga veniva formulata con l’obbligo di “sentire il personale ata”, ma non disciplina ancora una “assemblea del personale ata” avente lo stesso valore del collegio docenti in tema di organizzazione del lavoro.
La grossa novità del CCNL è dovuta al fatto che anche il personale ATA viene riconosciuto come parte integrante della “Comunità educante”.
Questo concetto serve in parte a rafforzare e valorizzare la specificità del lavoro scolastico e, per la prima volta, il personale ATA viene inserito organicamente nel contesto scolastico in funzione paritaria, dal punto di vista lavorativo, col personale docente ed educativo, pur nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze.
Il piano costituisce il principale strumento dell'organizzazione del lavoro del personale ATA; esso deve essere coerente con le finalità del PTOF.
Prima di iniziare la costruzione del Piano delle attività è necessario conoscere i dati contenuti nei tre seguenti fondamentali documenti:
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La Direttiva del Dirigente Scolastico;
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Il Piano del'Offerta Formativa;
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L'organico del personale ATA.
Si dovrà tenere conto anche della situazione contingente della pandemia che nello scorso anno ha condizionato per non dire stravolto l'organizzazione del lavoro del personale.
Nel corso del passato anno sono state sperimentate nuove forme di lavoro per il personale ATA; infatti, i Dirigenti Scolastici ed i DSGA, si sono visti, da un giorno all’altro, passare da un’organizzazione del lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi che prevedeva il lavoro in presenza ad un’organizzazione con maggiore flessibilità oraria e in condizioni di emergenza.
Sii richiama in proposito la Nota ministeriale n.323 del 10 marzo 2020 in cui nel fornire le istruzioni operative, afferma tra l’altro: “ Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche ……”.
Aggiunge alla fine: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio."