Le ferie, secondo l’art. 13 del CCNL 29/11/2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell’anno, é consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.
In base alla nuova disciplina per capire quando possono essere godute le ferie, è importante sottolineare la differenza tra «termine delle attività didattiche» e periodo di «sospensione delle lezioni».
Il primo termine si riferisce all’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico, mentre il secondo riguarda tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni. La sospensione delle lezioni, infatti, avviene:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- durante le vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
- eventualmente, per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (come i collegi dei docenti).
Non bisogna, poi, confondere la «chiusura della scuola» con la «sospensione delle lezioni», perché non si possono sottrarre dal monte ferie i giorni in cui l’istituto scolastico è chiuso (compresi quelli disposti dal consiglio d’istituto) incluse le giornate festive.
Di conseguenza ne deriva che, dal calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica.
In ogni caso, le ferie non possono essere imposte unilateralmente dal dirigente scolastico, quindi non possono essere in nessun caso disposte ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In base a quanto esposto, quando il docente cessa dal servizio, la scuola non deve fare altro che calcolare il numero di ferie spettanti all’insegnante e sottrarre da questo ammontare tutti i giorni di sospensione delle lezioni, ovvero periodi in cui il docente avrebbe potuto fruirne (vacanze di Natale, di Pasqua etc). Dal conteggio, come già accennato, vanno esclusi sia eventuali giorni festivi inclusi nei periodi sopra indicati, sia eventuali giorni in cui la scuola è stata chiusa, perché in questi giorni il docente non avrebbe comunque potuto chiedere ferie. Vengono poi monetizzate le eventuali giornate rimanenti dalla sottrazione.
Le ferie devono comunque essere monetizzate senza sottrarre i periodi di sospensione:
- per i docenti assunti per periodi brevi (supplenze);
- per i docenti assunti sino al 30 giugno;
- per i docenti che durante i periodi di sospensione delle lezioni ricomprese nel contratto sono stati assenti a diverso titolo (malattia, grave patologia, maternità etc.), in quanto l’assenza è incompatibile con la fruizione delle ferie così come previsto dal Dipartimento Funzione pubblica, nota n. 40033 del 08/10/2012;
- in tutti i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente così come previsto dalla Ragioneria generale dello Stato, nota prot. 0094806.
In base a quanto esposto, se l’insegnante, durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, si trova in una particolare situazione che gli impedisce di fruire delle stesse (malattia inconciliabile con la finalità ricreativa delle assenze per ferie, infortunio, maternità, etc.), i giorni di ferie non goduti vanno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Per quanto riguarda il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, esiste comunque la facoltà di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante (in pratica, le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto), a meno che, ovviamente, il contratto non sia cessato anteriormente.
Sia per il personale docente a tempo indeterminato o con contratto con scadenza il 31 agosto, che per il personale con contratto al 30 giugno o assunto per brevi periodi, è illegittima, come già chiarito, qualunque circolare che preveda il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni.