Il 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021. I passaggi successivi sono la Corte dei Conti per i controlli e la certificazione e la riconvocazione delle parti per la sottoscrizione definitiva, a seguito della quale il contratto entrerà in vigore.. Il CCNL oltre alle disposizioni di tipo economico comporta modifiche anche in tema di assenze al personale.
In particolare l’art. 35 comma 12 del nuovo testo prevede un’importante novità in merito alla fruizione dei permessi per motivi familiari e personali da parte del personale supplente. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. Pertanto il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
Computo delle ore di formazione del personale docente all’interno delle ore (40+40) previste per le attività collegiali (art. 36 e art. 44, c. 4)
Benché il CCNL definisca la formazione del personale come una “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale”, le ore ad essa destinabili saranno computate insieme a quelle finora previste per le attività degli organi collegiali, 40 per il collegio dei docenti più altre 40 per i consigli di classe, e saranno obbligatorie solo fino al raggiungimento di tale limite complessivo. Naturalmente, essendo prioritaria la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, resterà ben poco per tutto il resto e, quindi, per la formazione. Evidenziamo, peraltro, che le ore eccedenti quel limite, oltre ad avere carattere facoltativo, dovranno essere remunerate con un fondo d’istituto sempre più esiguo anche per effetto dell’aumento del 10% del compenso per le attività aggiuntive. Naturalmente, le attività formative imposte da legge imperativa, come quelle per la sicurezza, non rientrano nel suddetto limite.