Il 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021. I passaggi successivi sono la Corte dei Conti per i controlli e la certificazione e la riconvocazione delle parti per la sottoscrizione definitiva, a seguito della quale il contratto entrerà in vigore.. Il CCNL oltre alle disposizioni di tipo economico comporta modifiche anche in tema di assenze al personale. In particolare l’art. 35 comma 12 del nuovo testo prevede un’importante novità in merito alla fruizione dei permessi per motivi familiari e personali da parte del personale supplente. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. Pertanto il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
Assenze per visite terapie e prestazioni specialistiche
Per ciò che concerne invece la fruizione dei permessi del personale ATA per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici bisogna esaminare nel dettaglio l’articolo 69. L’articolo 69 abroga il precedente articolo 33 del CCNL 2018 e introduce alcune novità. Innanzitutto rimane invariata la misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, che possono essere fruite per le prestazioni di cui sopra. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia e sottoposti al regime economico di queste ultime. Inoltre, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio che viene prevista nel caso di assenze per malattia nei primi 10 giorni.
La richiesta di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici va fatta al Dirigente Scolastico mediante apposita domanda e con un preavviso di almeno tre giorni. Soltanto in casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, è possibile presentare la domanda anche nelle 24 ore precedenti o, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui è necessario fruire del permesso. L’assenza per la quale si è richiesto il permesso viene giustificata dall’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura in cui si è svolta la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente dal medico o dalla struttura.
Il comma 3 prevede che: “I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001”. Un’ulteriore modifica riguarda il comma 12, dove vengono trattati i casi in cui l’incapacità lavorativa viene determinata dalle caratteristiche delle visite, degli accertamenti, degli esami o delle terapie. In questi casi, si legge nel nuovo CCNL: “la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l’incapacità lavorativa”. Nel nuovo contratto, non servirà più l’attestazione di malattia ma direttamente l’attestazione di presenza della struttura o del medico, dalla quale emerga l’incapacità lavorativa del dipendente.