L’USR Piemonte con la nota prot. 17320 del 26/11/2022 ha preso, tra l’altro, in considerazione la casistica delle eventuali inidoneità del personale a tempo determinato richiamando il D.P.R. 171 del 2011 che condiziona l’avvio del procedimento dell’accertamento dell’inidoneità fisica al superamento dell’anno di prova per cui sembra escludersi la possibilità di attivare tale procedura presso la Commissione medica di verifica del MEF.
Cerchiamo di sintetizzare i punti salienti della nota dell’USR Piemonte che precisa quanto segue: nonostante il quadro normativo nella realtà viene evidenziato che ci sono situazioni in cui si ritiene necessario accertare l’idoneità fisica anche dei docenti a tempo determinato in quanto si verificano comportamenti che costituiscono fonte di pericolo per cui i Dirigenti scolastici inoltrano richieste di visite medico collegiali alla Commissione medica di verifica del MEF.
In questi casi la Commissione medica di verifica del MEF valuterà se procedere all’accertamento medico essendo in gioco l’incolumità oltre che del dipendente anche dell’intera comunità scolastica ovvero se inoltrare la richiesta della scuola ad altra istituzione competente. Il problema semmai sarà quello di individuare i provvedimenti da adottare a seconda dell’esito del giudizio medico. Infatti, mentre nel caso in cui venga accertata un’inidoneità assoluta allo svolgimento del servizio il dipendente potrà essere collocato in malattia d’ufficio fino al termine del contratto, nell’ipotesi di inidoneità relativa non sarà possibile per il supplente procedere alla stipula di un contratto che ne consenta l’utilizzazione temporanea in altri compiti dal momento che anche il CCNI del 25 giugno 2008 esclude detto personale dall’applicazione della relativa disciplina (art. 2, comma 1). In quest’ultima ipotesi rimane l’interrogativo che fare? La stessa USR non fornisce una risposta ben definita. 

Art. 3 D.P.R. 27/07/2011 n. 171
Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio 

1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio

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